Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/112: Revisione parziale della legge dell'8 ottobre 2004 sui trapianti · 31 pagine
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regolamentazione concernente la procedura in caso d’incapacità di discernimento del paziente.
Il capoverso 2 stabilisce per prima cosa che le persona autorizzata a rappresentare un donatore incapace di discernimento in ambito medico può acconsentire a provvedimenti medici preparatori se ciò corrisponde alla volontà presunta del donatore. La volontà presunta corrisponde alla volontà che esprimerebbe probabilmente il donatore se fosse ancora capace di discernimento.
Le persone autorizzate a rappresentare il donatore scaturiscono dal nuovo diritto di protezione degli adulti33, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2013. Secondo l’articolo 378 CC (nella versione della modifica del 19 dicembre 2008), hanno diritto a
rappresentare la persona incapace di discernimento e di dare o rifiutare il consenso ai provvedimenti ambulatoriali o stazionari previsti le seguenti persone, nell’ordine:
1. la persona designata nelle direttive del paziente o nel mandato precauzionale;
2. il curatore con diritto di rappresentanza in caso di provvedimenti medici;
3. il coniuge o partner registrato che vive in comunione domestica con la persona incapace di discernimento o le presta di persona regolare assistenza;
4. la persona che vive in comunione domestica con la persona incapace di discernimento e le presta di persona regolare assistenza;
5. i discendenti, se prestano di persona regolare assistenza alla persona incapace di discernimento;
6. i genitori, se prestano di persona regolare assistenza alla persona incapace di discernimento;
7. i fratelli e le sorelle, se prestano di persona regolare assistenza alla persona incapace di discernimento.
Secondo l’articolo 8 capoverso 3 della legge sui trapianti, la decisione in merito al prelievo di organi, tessuti e cellule resta invece di competenza degli stretti congiunti, conformemente all’idea dello stretto legame che deve entrare in gioco in queste decisioni.
Se non è possibile determinare la volontà presunta del donatore, conformemente al capoverso 3 la persona autorizzata a rappresentare il donatore in ambito medico può acconsentire a provvedimenti medici preparatori se sono indispensabili per il successivo prelievo di organi, tessuti o cellule e comportano per il donatore soltanto rischi e incomodi minimi. Questo capoverso mira quindi ad ancorare nella legge sui trapianti l’interpretazione liberale del benessere oggettivo del donatore.
Il capoverso 5 stabilisce, in analogia con l’articolo 8 capoverso 4 della legge sui trapianti, che i provvedimenti medici preparatori non sono consentiti se non vi è una persona autorizzata a rappresentare il donatore in ambito medico o detta persona non è raggiungibile. Un’azione del medico nell’interesse beninteso del donatore non entra in considerazione. Nel caso in cui gli stretti congiunti non possano essere contattati, il legislatore svizzero ha adottato una soluzione chiara in relazione al prelievo di organi: quest’ultimo è escluso. La stessa argomentazione deve valere logicamente per i provvedimenti medici preparatori adottati in vista di un prelievo di organi.
A complemento dell’articolo 8 capoverso 3bis della legge sui trapianti e in conformità con tale disposizione, il capoverso 4 disciplina infine il momento a partire dal quale la persona autorizzata a rappresentare il donatore può acconsentire
33 RU 2011 725