Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/112: Revisione parziale della legge dell'8 ottobre 2004 sui trapianti · 31 pagine
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2.3.3 Modifica dell’articolo 10
2.3.3.1 Situazione iniziale e problematica
L’articolo 10 della legge sui trapianti stabilisce le condizioni a cui possono essere adottati provvedimenti medici preparatori aventi unicamente lo scopo di conservare organi, tessuti e cellule. Tali provvedimenti possono essere adottati prima della morte del donatore soltanto se questi ne è stato informato esaurientemente e ha dato il proprio consenso liberamente (cpv. 1). Sono invece vietati se accelerano la morte del paziente o potrebbero far cadere il donatore in uno stato vegetativo permanente (cpv. 2).
Nella maggior parte dei casi non vi è alcun consenso del donatore; questi si trova piuttosto in stato d’incoscienza in un reparto cure intense ed è pertanto incapace di discernimento. La legge sui trapianti non si esprime sulla proceduta nel caso in cui il donatore è incapace di discernimento. Nella pratica ciò ha suscitato incertezze, segnatamente in merito alla possibilità per i congiunti di acconsentire a provvedimenti quando il donatore non ha preso alcuna decisione o all’esclusione di un consenso sostitutivo ai sensi della legge sui trapianti.
Il testo dell’articolo 10 capoverso 1 della legge sui trapianti non esclude il consenso a provvedimenti medici preparatori da parte di un rappresentante del donatore. Come per qualsiasi altra decisione medica in caso di pazienti incapaci di discernimento si applica quindi la consueta procedura decisionale tramite un rappresentante.
Il rappresentante deve basare la sua decisione in primo luogo sulla volontà presunta del donatore. La volontà presunta corrisponde alla volontà che esprimerebbe probabilmente il donatore se fosse ancora capace di discernimento. Se non è possibile determinare la volontà presunta o se un paziente è da sempre incapace di discernimento, bisogna agire secondo il suo benessere oggettivo. In base al diritto vigente sorgono due problemi:
- Non è certo se i provvedimenti medici preparatori corrispondano al benessere
oggettivo del paziente, trattandosi di provvedimenti non adottati nel suo interesse e che possono comportare certi rischi per lui. L’unico scopo di questi provvedimenti consiste nel conservare gli organi in vista di un prelievo. Uno scopo e ripercussioni del genere sembrano difficilmente conciliabili con il benessere oggettivo del donatore.
- Se la persona incapace di discernimento non ha designato né un rappresentante
legale né una persona di fiducia con diritto di rappresentanza, gli stretti congiunti non hanno alcun potere decisionale prima della morte del donatore a meno che il diritto cantonale non lo preveda espressamente. Chi dispone del potere decisionale in merito al trattamento medico di pazienti incapaci di discernimento senza rappresentante legale? Il diritto federale vigente non dà infatti nessuna risposta esplicita a questo interrogativo. L’assenza di una regolamentazione federale chiara ha spinto i Cantoni a legiferare in questo settore, il che si è tradotto in soluzioni molto eterogenee. Oggi in ogni singolo caso bisogna quindi consultare il diritto cantonale applicabile. Schematicamente, si può affermare che i Cantoni hanno attribuito il potere decisionale al medico, ai familiari e agli stretti congiunti oppure alla persona di fiducia designata dal paziente. Al momento, il ruolo degli stretti congiunti dipende quindi sostanzialmente dalla legislazione sanitaria cantonale.