Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/112: Revisione parziale della legge dell'8 ottobre 2004 sui trapianti · 31 pagine

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malattia si tenga conto del criterio del domicilio. Qualsiasi disparità di trattamento nell’accesso all’assistenza medica a causa del domicilio tra queste categorie di persone e persone domiciliate in Svizzera è quindi esclusa.

- Questa argomentazione è applicabile anche ai trapianti e all’attribuzione di

organi a pazienti iscritti nella lista d’attesa. L’articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1408/71 annulla qualsiasi rimando al domicilio quale condizione materiale per l’accesso alle prestazioni per i frontalieri da un lato e per le persone assicurate in Svizzera e domiciliate in Germania, Ungheria, Austria, Belgio, Francia o nei Paesi Bassi (e i loro familiari) dall’altro. Anche se non sono domiciliate in Svizzera, tutte queste persone possono quindi rivendicare il diritto alla parità di trattamento con le persone domiciliate in Svizzera in relazione al trapianto di organi, in virtù dell’Accordo sulla libera circolazione.

- Anche in una situazione di penuria, in cui devono essere stabilite regole di

attribuzione per distribuire una risorsa medica insufficiente, nei confronti dei frontalieri nonché delle persone assicurate in Svizzera e domiciliate in Germania, Ungheria, Austria, Belgio, Francia o nei Paesi Bassi la Svizzera non può essere applicato il criterio del domicilio per limitare l’accesso a una prestazione medica. Logicamente, l’abrogazione del criterio del domicilio quale criterio per l’accesso a una prestazione deve anche impedire che il criterio del domicilio sia reintrodotto a livello della distribuzione delle risorse disponibili a livello nazionale, all’interno dei confini.

- In relazione all’allocazione di organi risulta quindi inammissibile privilegiare le

persone domiciliate in Svizzera rispetto ai frontalieri nonché alle persone assicurate in Svizzera e domiciliate in Germania, Ungheria, Austria, Belgio, Francia o nei Paesi Bassi. Malgrado l’attuale situazione di penuria, il criterio del domicilio è infatti palesemente contrario allo scopo stesso dell’Accordo sulla libera circolazione. È inoltre contrario alla tendenza generale ad abrogare le clausole del domicilio che emerge dall’Accordo sulla libera circolazione.

- La legge sui trapianti non motiva alcuna discriminazione diretta, poiché il

criterio determinante per l’allocazione di organi non è la nazionalità dei pazienti, bensì il loro domicilio. Nell’allocazione di organi, la Svizzera tratta quindi le persone di nazionalità svizzera e i cittadini di Stati membri dell’UE alla pari, a condizione che siano domiciliati in Svizzera. Il criterio del domicilio provoca invece una discriminazione indiretta nell’allocazione di organi poiché questo criterio colpisce i cittadini di uno Stato membro dell’UE più spesso dei cittadini svizzeri – la maggioranza dei frontalieri è costituita da cittadini stranieri e non svizzeri. Di conseguenza anche l’allocazione di organi secondo il criterio del domicilio penalizza gli stranieri più spesso degli svizzeri. L’articolo 17 capoverso 3 lettera b della legge sui trapianti motiva quindi una discriminazione indiretta delle persone che hanno diritto all’accesso all’assistenza medica in Svizzera ma non risiedono in Svizzera rispetto alle persone domiciliate in Svizzera. Questa discriminazione indiretta è ingiustificata. Anche se data la notevole penuria di organi si affermasse l’esistenza di motivi oggettivi d’interesse generale, non sarebbe rispettato il principio di proporzionalità.

- Vi sono altri argomenti che mettono in dubbio il criterio del domicilio

nell’attribuzione di organi nei confronti dei frontalieri. Un confronto con la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie per le persone in condizioni