Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/112: Revisione parziale della legge dell'8 ottobre 2004 sui trapianti · 31 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo

2.3.2.2 Significato della problematica per i Non-Heart- Beating Donor

In Svizzera, la questione è stata sollevata nella pratica segnatamente in relazione alle discussioni sulla reintroduzione di un programma per i Non-Heart-Beating Donor23. I tempi a disposizione dell’équipe medica sono stretti segnatamente per i donatori in cui l’arresto cardiaco irreversibile subentra dopo l’interruzione pianificata dei trattamenti che tengono in vita il paziente. Tali donatori sono ricoverati in un reparto cure intense e hanno subito una grave lesione cerebrale, senza tuttavia soddisfare tutti i criteri clinici della morte. La vita di questi pazienti si basa su trattamenti medici che tengono in vita il paziente, come ad esempio la ventilazione meccanica, l’apporto di una forte concentrazione di ossigeno e la somministrazione di medicinali che sostengono la pressione sanguigna. Questi pazienti hanno un’attività cardiaca normale fintanto che sono collegati a una macchina. Se il medico e gli stretti congiunti decidono tuttavia di interrompere i trattamenti che tengono in vita il paziente, il sostegno meccanico del paziente (principalmente la respirazione artificiale) cessa. Nei minuti o nelle ore dopo questa interruzione, il paziente muore in seguito a un arresto cardiaco. Il suo decesso è accertato secondo la procedura di accertamento della morte per arresto cardiocircolatorio irreversibile. Un prelievo di organi può essere preso in considerazione solo se il decesso subentra nei primi 60 minuti dall’interruzione dei trattamenti che tengono in vita il paziente. Dopo 60 minuti il rischio accresciuto di lesioni agli organi fa sì che sia sconsigliabile un prelievo.

Il prelievo da questi pazienti deve avvenire immediatamente dopo l’accertamento della morte, altrimenti gli organi non si prestano più al trapianto. In queste condizioni, per il successo del successivo trapianto è importante che la richiesta ai congiunti su un possibile prelievo di organi possa essere rivolta già prima dell’accertamento della morte.

Se l’articolo 8 capoversi 2 e 3 della legge sui trapianti fosse interpretato nel senso che la richiesta agli stretti congiunti del donatore può avvenire solo dopo il suo decesso, ciò renderebbe praticamente impossibile il prelievo di organi da donatori in cui subentra l’arresto cardiaco irreversibile dopo un’interruzione pianificata dei trattamenti che tengono in vita il paziente. Dal punto di vista logistico e per garantire la riuscita del successivo trapianto, non è ragionevolmente ipotizzabile una richiesta agli stretti congiunti dopo l’accertamento della morte.

2.3.2.3 Interpretazione dell’articolo 8

L’articolo 8 della legge sui trapianti non va però inteso nel senso che la richiesta può avvenire solo dopo che la persona è effettivamente deceduta e di conseguenza la sua morte è accertata. Con questa disposizione, il legislatore intendeva stabilire il seguito della procedura in assenza di un consenso o di un rifiuto documentato. Non voleva tuttavia al tempo stesso definire anche il momento di tale richiesta. La legge sui trapianti non vieta pertanto di avanzare tale richiesta già in precedenza, quando il paziente non è ancora stato dichiarato morto, ma è già sicuro che non vi è alcun

23 Non-Heart-Beating Donor: donatore per cui è dimostrata la morte per cessazione irreversibile della funzione cardiaca e circolatoria e di conseguenza il cui cuore non batte più al momento del prelievo.