Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/112: Revisione parziale della legge dell'8 ottobre 2004 sui trapianti · 31 pagine
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militare, la perdita di guadagno è invece risarcita all’80 per cento, conformemente alle regolamentazioni sulle indennità giornaliere di questi rami assicurativi37. Questa prassi è la conseguenza della formulazione «un adeguato risarcimento» all’articolo 14 della legge sui trapianti. Una prassi eterogenea in relazione all’ammontare della perdita di guadagno, che si traduce in importi della prestazione differenti, andrebbe evitata. Non si capisce perché in caso di competenza dell’assicurazione invalidità o militare al donatore debba restare scoperto il 20 per cento della perdita di guadagno. L’aggettivo «adeguato» va quindi soppresso al capoverso 2 lettera b.
2.4.2.2 Articolo 14 capoverso 2bis
Nella pratica sono a più riprese emersi dubbi su quale sia l’assicuratore soggetto a prestazioni secondo l’articolo 14 della legge sui trapianti quando il ricevente muore. In tal caso, ma ad esempio anche quando il ricevente lascia definitivamente la Svizzera, questi non sottostà più alle assicurazioni obbligatorie o all’obbligo assicurativo secondo la LAMal e i suoi rapporti assicurativi con l’assicurazione malattie, invalidità, infortuni o militare e di conseguenza anche le corrispondenti coperture assicurative terminano.
Secondo l’articolo 27 capoverso 2 lettera b della legge sui trapianti, l’esercizio di un centro di trapianto presuppone l’esistenza di un sistema di garanzia della qualità che assicuri anche un costante controllo postoperatorio dello stato di salute dei donatori. I donatori di organi devono essere sottoposti a un monitoraggio dello stato di salute durante l’intero arco di vita (cfr. art. 16 lett. e n. 2 dell’ordinanza sui trapianti). I donatori viventi possono quindi doversi assumere costi anche anni dopo il termine del rapporto assicurativo tra il ricevente e l’assicuratore competente.
Siccome nei casi descritti nessun nuovo assicuratore subentra a quello vecchio, bisogna chiedersi se l’ultimo assicuratore competente debba essere obbligato a continuare ad assumersi i costi dei controlli successivi dello stato di salute del donatore. In caso di risposta negativa scatta inevitabilmente un obbligo di assunzione dei costi da parte della Confederazione – perlomeno se si vuole continuare ad attuare sistematicamente l’intenzione del legislatore di evitare al donatore vivente di doversi addossare gli oneri finanziari della donazione. L’assunzione dei costi da parte della Confederazione deve però restare l’eccezione. Ne consegue che l’ultimo assicuratore competente deve continuare ad assumersi i costi anche se il rapporto assicurativo con il ricevente termina. Ciò va chiarito con una precisazione corrispondente in un nuovo capoverso 2bis.
2.4.2.3 Articolo 14a
In caso di donazione di organi da vivente, il donatore deve essere sottoposto a controlli successivi dello stato di salute del donatore durante l’intero arco di vita. I controlli medici successivi avvengono un anno dopo la donazione e poi ogni due anni a tempo indeterminato. Il registro svizzero dei donatori viventi (Swiss Organ Living Donor Health Registry, SOL-DHR) avvia i controlli successivi, li segue e valuta regolarmente i risultati di laboratorio. Se nel decorso individuale si delinea un
37 Per l’AI cfr. circolare sui provvedimenti sanitari d’integrazione dell’assicurazione per l’invalidità (CPSI, disponibile in tedesco e francese), E 7 n. 1030.2.2