Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/112: Revisione parziale della legge dell'8 ottobre 2004 sui trapianti · 31 pagine
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Gli autori della perizia attirano infine giustamente – e conformemente alla constatazione fatta in apertura (cfr. 2.3.1) – l’attenzione sul fatto che la questione del momento della richiesta agli stretti congiunti si pone in ogni situazione di eventuale prelievo di organi, e cioè di fronte a Non-Heart-Beating Donor tanto quanto a donatori il cui cuore batte ancora, e riguarda anche i provvedimenti medici preparatori: la volontà presunta del potenziale donatore incapace di discernimento in relazione ai provvedimenti medici preparatori va determinata prima che siano presi tali provvedimenti. Questa volontà presunta è stabilita principalmente facendo appello agli stretti congiunti. Indipendentemente dal fatto che si tratti di un donatore il cui cuore batte ancora o che ha subito un arresto cardiaco irreversibile, gli stretti congiunti devono quindi essere coinvolti e informati sui provvedimenti medici preparatori prima che siano presi, e cioè prima dell’accertamento della morte. Siccome questi provvedimenti sono strettamente legati al successivo prelievo di organi e sono effettuati unicamente a tale scopo, anche la richiesta agli stretti congiunti in merito al prelievo deve poter essere rivolta in questo momento (che precede l’accertamento della morte). È praticamente impensabile discutere dei provvedimenti medici preparatori con gli stretti congiunti senza menzionare il prelievo di organi. Non vi è quindi alcun motivo convincente che impedisca di affrontare la questione del prelievo di organi prima dell’accertamento della morte del potenziale donatore. Anzi: per lasciare agli stretti congiunti un periodo di riflessione, in particolare per quanto riguarda il prelievo di organi da donatori colpiti da un arresto cardiaco irreversibile, appare indispensabile rivolgere la richiesta agli stretti congiunti prima dell’accertamento della morte. Nella stragrande maggioranza dei casi, l’interruzione dei trattamenti che tengono in vita il paziente fa parte della discussione con gli stretti congiunti del potenziale donatore. I provvedimenti medici preparatori devono essere discussi nello stesso contesto, come d’altronde anche la questione del prelievo di organi.
2.3.2.4 Conseguenze
Per escludere qualsiasi incertezza in relazione al momento della richiesta agli stretti congiunti, l’articolo 8 della legge sui trapianti va completato con una regolamentazione concernente tale momento.
Con un nuovo capoverso 3bisoccorre quindi stabilire che la richiesta agli stretti congiunti e il loro consenso al prelievo possono avvenire dopo che è stata decisa l’interruzione dei trattamenti che tengono in vita il paziente. Questo momento scaturisce dal fatto che prima tutti gli sforzi medici servono a salvare la vita del paziente. A partire da questo momento, tutti questi sforzi sono disperati, motivo per cui è giustificato affrontare e chiarire la questione di un possibile prelievo di organi, anche se il paziente non è ancora deceduto.