Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/112: Revisione parziale della legge dell'8 ottobre 2004 sui trapianti · 31 pagine
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Svizzera: essi hanno diritto alle stesse prestazioni dell’assicurazione di base delle persone domiciliate in Svizzera e le prestazioni vanno fornite alle stesse condizioni (stesse prestazioni alle stesse condizioni). Per principio, i loro familiari senza attività lavorativa assicurati presso un assicuratore LAMal12 in Svizzera non hanno invece accesso all’assistenza medica in Svizzera. Devono farsi curare nello Stato in cui risiedono.
- Oltre ai frontalieri vi sono altre categorie di persone che dispongono di un
diritto di scelta in relazione all’accesso alle prestazioni in caso di malattia in Svizzera. Le persone assicurate in Svizzera domiciliate in Germania, Ungheria, Austria, Belgio, Francia o nei Paesi Bassi possono scegliere di farsi curare in Svizzera. Siccome l’allegato VI, parte Svizzera, numero 4 dell’Accordo sulla libera circolazione rimanda all’articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1408/71, in caso di malattia queste persone ricevono prestazioni in Svizzera come se risiedessero qui. Questa regolamentazione ha ripercussioni soprattutto per i familiari dei frontalieri che risiedono in Germania, Ungheria, Austria, Belgio, Francia o nei Paesi Bassi: grazie a speciali convenzioni con questi Paesi, questi familiari hanno la possibilità di farsi curare in Svizzera; in altre parole dispongono di un diritto di accesso all’assistenza medica nel Paese di lavoro del frontaliere, e cioè in Svizzera.
- Fatta eccezione per i frontalieri e le persone che risiedono in uno Stato membro
dell’UE che lascia la scelta di fare ricorso a un trattamento medico in Svizzera, per principio le persone con un’assicurazione obbligatoria in Svizzera che risiedono in uno Stato membro dell’UE hanno diritto unicamente alle prestazioni nel loro Stato di domicilio e secondo le prescrizioni giuridiche di tale Stato (salvo in caso di urgenza e in presenza di un’approvazione). Lo stesso vale per le persone che risiedono e lavorano in uno Stato membro dell’UE (salvo in caso di urgenza e in presenza di un’approvazione) e per i cittadini di Stati terzi, che fin da principio non rientrano nel campo d’applicazione dell’Accordo sulla libera circolazione. Queste persone non possono scegliere liberamente, in virtù dell’Accordo sulla libera circolazione, se farsi curare in Svizzera o meno.
- Le persone che risiedono in uno Stato membro dell’UE e dispongono della
possibilità di farsi curare in Svizzera (frontalieri e persone assicurate in Svizzera che risiedono in determinati Paesi) devono essere curate come se risiedessero in Svizzera. In questo contesto specifico, il regolamento (CEE)
n. 1408/71 esige infatti la parità di trattamento non solo tra cittadini svizzeri e stranieri (art. 3), bensì anche tra frontalieri e persone residenti in Germania, Ungheria, Austria, Belgio, Francia o nei Paesi Bassi (ma assicurate in Svizzera) da un lato e persone domiciliate in Svizzera dall’altro (art. 20 in combinato disposto con l’allegato VI, parte Svizzera, numero 4 dell’Accordo sulla libera circolazione). In altre parole, nei confronti dei frontalieri e delle persone assicurate in Svizzera e domiciliate in Germania, Ungheria, Austria, Belgio, Francia o nei Paesi Bassi è vietata qualsiasi discriminazione a causa del criterio della nazionalità come pure a causa del criterio del domicilio.
- Per principio, il regolamento (CEE) n. 1408/71 non ammette quindi che in
relazione all’accesso di queste categorie di persone alle prestazioni in caso di
12 Legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal, RS 832.10, RU 1995 1328).