Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/112: Revisione parziale della legge dell'8 ottobre 2004 sui trapianti · 31 pagine

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trapianto, tiene conto del contesto straordinario in cui sono adottati i provvedimenti medici preparatori e rappresenta un’ulteriore garanzia per il donatore. Questa condizione consente, assieme alla seconda condizione, di distinguere i provvedimenti medici preparatori secondo il genere e le ripercussioni:

- Per i donatori il cui cuore batte ancora, il trattamento farmacologico (medicinali

vasoattivi, trattamento ormonale, ecc.) mantiene somaticamente in vita l’organismo. Questo trattamento non comporta sostanzialmente alcun pericolo per il donatore. Anche la respirazione artificiale non è pericolosa di per sé. Il rischio di cadere in uno stato vegetativo permanente dipende fortemente dalla situazione individuale del paziente e dal suo stato patologico soggiacente. Spetta quindi al medico competente valutare i rischi per il donatore e decidere in base alla sua situazione individuale.

- Per i donatori che hanno subito un arresto cardiaco irreversibile, le prime due

condizioni escludono la somministrazione di medicinali che rappresentano un pericolo per il donatore. Anche qui bisogna analizzare i rischi in funzione della situazione particolare del donatore. Un anticoagulante non può ad esempio essere somministrato se il paziente presenta un’emorragia attiva diagnosticata o presumibile. L’inserimento di una cannula arteriosa prima della morte non è invece giustificata in nessun caso secondo gli autori della perizia, non essendo indispensabile per il successivo prelievo di organi.

Spetta ai medici che intendono adottare provvedimenti medici preparatori illustrare la necessità, i rischi e gli incomodi minimi nonché il beneficio di questi provvedimenti per altre persone.

2.3.3.3 Consenso al prelievo di organi e consenso a provvedimenti medici preparatori

In relazione a questi aspetti è stato argomentato a più riprese che un consenso del donatore al prelievo di organi secondo l’articolo 8 capoverso 1 della legge sui trapianti può essere interpretato nel senso che comprende anche il consenso ai provvedimenti medici necessari in vista di un trapianto prima della morte. Questa argomentazione non è tuttavia corretta.

All’articolo 10, la legge chiede espressamente un consenso del donatore ai provvedimenti medici preparatori. La soluzione prevista nella legge sui trapianti fa quindi una netta distinzione tra il consenso alla donazione di organi (art. 8 della legge sui trapianti) e il consenso ai provvedimenti medici preparatori (art. 10 della legge sui trapianti), il che esclude che si possa partire dal presupposto che il primo comprende implicitamente il secondo.

In base al diritto vigente, il consenso alla donazione di organi non si estende quindi ai provvedimenti medici preparatori.

2.3.3.4 La modifica dell’articolo 10 in dettaglio

A causa delle incertezze suscitate dalla versione vigente dell’articolo 10 della legge sui trapianti in relazione alla procedura in caso di donatori incapaci di discernimento e considerando l’entrata in vigore del nuovo diritto di protezione degli adulti, per gli autori della perizia è opportuno precisare questa disposizione. Non si può non concordare. L’articolo 10 della legge sui trapianti va quindi completato con una