Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/112: Revisione parziale della legge dell'8 ottobre 2004 sui trapianti · 31 pagine
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economiche modeste mostra che il criterio del domicilio è inammissibile quando si tratta di concedere queste riduzioni a persone soggette all’obbligo di assicurazione in Svizzera. Tra l’altro, in relazione ai frontalieri il timore che la Svizzera sia bersaglio di un turismo dei trapianti è ingiustificato. La questione delicata dell’allocazione di organi a persone non domiciliate in Svizzera in relazione alla mobilità dei pazienti va distinta dalla situazione dei frontalieri: per quanto riguarda l’accesso all’assistenza medica, i frontalieri sono considerati persone domiciliate in Svizzera. Occorre inoltre tener presente che anche il rispetto del principio della solidarietà tra donatori e riceventi presuppone una parità di trattamento tra frontalieri e persone domiciliate in Svizzera.
- Un eventuale inserimento dei regolamenti (CE) n. 883/200413 e 987/200914, che
sostituiscono i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e 574/72 nei 27 Stati membri dell’UE, nell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione avrà delle conseguenze per la Svizzera. Secondo il regolamento (CE) n. 883/2004, il diritto di scegliere per un trattamento lo Stato di assicurazione invece dello Stato di domicilio non è più riservato unicamente ai frontalieri e alle persone domiciliate in determinati Stati che hanno stipulato una convenzione con la Svizzera. Questa possibilità di scelta è offerta anche ai familiari dei frontalieri, ai frontalieri pensionati e ai beneficiari di rendite domiciliati al di fuori dello Stato competente. L’estensione della cerchia delle persone non domiciliate in Svizzera (ma assicurate obbligatoriamente in Svizzera) che hanno la possibilità di farsi curare in Svizzera e l’applicazione a essi del principio della parità di trattamento fanno sì che queste persone possano rivendicare il diritto a essere trattate alla pari delle persone domiciliate in Svizzera anche in relazione all’allocazione di organi. Per i cittadini di Stati terzi, il recepimento del regolamento (CE) n. 883/2004 non avrà alcuna ripercussione poiché queste persone non rientrano nel suo campo d’applicazione.
Conclusioni della perizia: emerge pertanto che i frontalieri e le persone assicurate in Svizzera e domiciliate in Germania, Ungheria, Austria, Belgio, Francia o nei Paesi Bassi hanno diritto a prestazioni mediche in Svizzera e quindi anche a un trapianto di organi. Secondo la Convenzione AELS15, lo stesso vale per i frontalieri che sono cittadini dell’AELS. Tale diritto si applica quindi a tutti i frontalieri assicurati in Svizzera nonché ai cittadini dell’UE/AELS con diritto di scelta del trattamento. Per quanto riguarda i familiari di frontalieri, conformemente alla situazione giuridica attuale il diritto sarebbe limitato unicamente ai familiari domiciliati in Germania, Ungheria, Austria, Belgio, Francia o nei Paesi Bassi. Prossimamente, i regolamenti n. 1408/71 e 574/72, applicabili attualmente alla Svizzera, saranno sostituiti dai regolamenti n. 883/2004 e 987/2009. La data di entrata in vigore di questi due regolamenti nella relazione Svizzera-UE/AELS non è ancora stata fissata. È però presumibile che le basi giuridiche internazionali si applicheranno alla Svizzera prima dell’entrata in vigore della revisione parziale della legge sui trapianti all’inizio del 2014. Per questo motivo sono state previste le
13 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
14 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
15 Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) (con allegati, Alto finale e Dichiarazioni), RS 0.632.31.