Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/112: Revisione parziale della legge dell'8 ottobre 2004 sui trapianti · 31 pagine

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1 Situazione iniziale

Il 1° luglio 2007 è entrata in vigore la legge federale dell’8 ottobre 20042 sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti). Con la mozione 08.35193 della Consigliera agli Stati Liliane Maury Pasquier, accolta dal Consiglio degli Stati il 18 dicembre 2008 e dal Consiglio nazionale il 27 maggio 2009, al Consiglio federale è stato attribuito il mandato di elaborare un progetto di adeguamento della legge sui trapianti, con il quale i frontalieri affiliati a una cassa malati in Svizzera e i loro familiari, anch’essi assicurati ma senza attività lavorativa, siano trattati al pari delle persone domiciliate in Svizzera nell’attribuzione di organi.

Nell’ambito dell’attuazione di questa mozione è proposta simultaneamente la modifica di disposizioni della legge sui trapianti la cui applicazione pratica ha suscitato incertezze.

2 Commenti ai singoli articoli

2.1 Mozione Maury Pasquier (articoli 17 e 21)

2.1.1 Situazione giuridica in Svizzera

Agli articoli 17 e 21, la legge sui trapianti stabilisce quali persone sono iscritte nella lista d’attesa per un trapianto di organi e a quali persone è attribuito un organo a quali condizioni.

L’articolo 17 capoverso 1 della legge sui trapianti contiene un divieto di discriminazione in relazione all’attribuzione di organi. Il capoverso 2 prescrive che tutte le persone domiciliate in Svizzera devono essere trattate in modo uguale nell’attribuzione. Il capoverso 3 stabilisce che una persona non domiciliata in Svizzera si vede attribuire un organo solo se il trapianto è urgente dal punto di vista medico e nessuna persona domiciliata in Svizzera si trova nella stessa situazione. Se il trapianto non è urgente dal punto di vista medico, una persona non domiciliata in Svizzera è presa in considerazione per il trapianto in Svizzera solo se per l’organo non può essere reperito nessun ricevente domiciliato in Svizzera. Ne scaturisce il seguente ordine: la massima priorità va ai casi urgenti domiciliati in Svizzera, seguono in secondo grado i casi urgenti non domiciliati in Svizzera e in terzo e quarto grado i riceventi senza urgenza medica domiciliati e non domiciliati in Svizzera rispettivamente. Il criterio determinante è il domicilio e non la cittadinanza. Anche i cittadini svizzeri non domiciliati in Svizzera slittano in secondo piano.

Da un lato, nella lista d’attesa svizzera sono iscritte le persone domiciliate in Svizzera non in lista d’attesa per un trapianto in nessun altro Paese, tenendo conto dei criteri medici. Dall’altro, secondo l’articolo 21 capoverso 1 della legge sui trapianti, all’articolo 4 dell’ordinanza del 16 marzo 20074 concernente l’attribuzione di organi per il trapianto (Ordinanza sull’attribuzione di organi) il Consiglio federale

2 RS 810.21

3Mozione 08.3519 – Modifica della legge sui trapianti

4 RS 810.212.4