Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/30: Convenzione delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata del 20 dicembre 2006 · 33 pagine

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quindi previsto un divieto di retroattività. Per la pubblicazione del rapporto annuale, l’articolo 36 della convenzione stabilisce che, se intende pubblicare un’osservazione su uno Stato, il Comitato informa preliminarmente lo Stato interessato. Si distinguono tre procedure.

- Procedure obbligatorie secondo gli articoli 30, 33 e 34 della convenzione: l’articolo 30

della convenzione consente a ogni individuo che ha un interesse legittimo, in casi urgenti, di avviare una procedura di ricerca presso il Comitato. Se la richiesta non si rivela infondata, abusiva, già pendente presso un altro organo d’indagine o incompatibile con la convenzione e il caso è stato sottoposto preliminarmente all’autorità nazionale competente, il Comitato chiede allo Stato interessato informazioni sulla situazione della persona da rintracciare. Il Comitato è autorizzato a cooperare con lo Stato Parte nonché a trasmettergli raccomandazioni per appurare la sorte della persona. Esso informa inoltre il richiedente della sua comunicazione con lo Stato Parte. La procedura obbligatoria persegue quindi obiettivi umanitari: la persona sparita deve essere rintracciata il più rapidamente possibile e i congiunti devono essere informati.

L’articolo 33 della convenzione autorizza inoltre il Comitato, in caso di informazioni affidabili indicanti gravi violazioni della convenzione, a effettuare una visita annunciata nello Stato corrispondente. L’articolo 34 della convenzione prevede infine che il Comitato possa informare l’Assemblea generale su Stati Parte in cui la sparizione forzata è praticata in modo sistematico. Il Comitato dispone pertanto di competenze inedite in questa forma nel sistema delle Nazioni Unite.

- Procedura facoltativa di comunicazione secondo l’articolo 31 della convenzione: se uno

Stato Parte ha presentato una dichiarazione corrispondente, secondo l’articolo 31 il Comitato è competente anche per ricevere comunicazioni da parte di persone interessate o dei loro congiunti. A differenza della procedura obbligatoria, in primo piano qui non vi è l’aspetto umanitario, bensì la responsabilità internazionale dello Stato. L’articolo 31 capoverso 2 della convenzione determina le condizioni di ammissibilità: non soddisfano i requisiti in particolare le comunicazioni anonime e abusive. La convenzione chiede inoltre che lo stesso caso non sia oggetto di un’altra procedura d’indagine internazionale e che siano esauriti i rimedi giuridici applicabili sul piano nazionale. Se la comunicazione è valida, il Comitato è competente per l’esame. Esso sottopone la comunicazione allo Stato interessato per parere. Il caso è trattato dal Comitato in una riunione a porte chiuse. Il Comitato informa gli interessati e lo Stato Parte in merito alla sua conclusione. Anche in questa procedura il Comitato ha inoltre il diritto di esortare lo Stato Parte ad adottare misure provvisorie per scongiurare danni agli interessati.

- Procedura facoltativa di comunicazione degli Stati secondo l’articolo 32 della

convenzione: sempre presentando una dichiarazione corrispondente, ogni Stato Parte può riconoscere la competenza del Comitato a ricevere le comunicazioni degli Stati. Il Comitato è così autorizzato a esaminare le comunicazioni con cui uno Stato Parte informa il Comitato che un altro Stato Parte non adempie i suoi obblighi derivanti dalla convenzione. La condizione è che entrambi gli Stati abbiano presentato una dichiarazione conformemente all’articolo 32.

3.10. Disposizioni finali

Infine la parte III (art. 37-45) contiene disposizioni finali. Per gli Stati federali, l’articolo 41 della convenzione stabilisce che essa si applica senza limitazioni in tutte le parti degli Stati federali. In caso di controversie in merito all’applicazione o all’interpretazione della convenzione decide un tribunale arbitrale o, se le parti non si accordano sulla sua configurazione, la Corte internazionale di giustizia dell’Aia (art. 42). Se uno Stato Parte viola la convenzione, esso può essere chiamato da un altro Stato Parte a rispondere ai sensi del diritto internazionale. Nell’ottica del diritto internazionale, l’articolo 43 della convenzione