Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/30: Convenzione delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata del 20 dicembre 2006 · 33 pagine
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ricorso deve essere concesso in caso di sospetto di sparizione forzata non solo alla persona privata della libertà, bensì anche a tutte le persone con un interesse legittimo, come i congiunti della persona. Si vuole così tener conto del fatto che una persona vittima di sparizione forzata non può esercitare il suo diritto di ricorso personalmente. Il tribunale adito deve decidere immediatamente sulla legalità della privazione della libertà e, in caso di privazione della libertà illegale, ordinare il rilascio della persona.
- Garanzie procedurali delle persone private della libertà: nel diritto svizzero, le persone
private della libertà beneficiano della protezione di forti garanzie procedurali. L’articolo 31 capoverso 3 Cost. prevede segnatamente che chi viene incarcerato a titolo preventivo ha diritto di essere prontamente tradotto davanti al giudice; il giudice decide la continuazione della carcerazione o la liberazione. Queste garanzie sono concretizzate in varie basi procedurali (cfr. p. es. gli art. 220 – 228 CPP per la carcerazione preventiva nell’ambito di un procedimento penale o gli art. 44 nonché 46 – 48 AIMP per la procedura di estradizione). L’imputato deve potersi consultare con il difensore senza sorveglianza in qualsiasi momento (cfr. in particolare l’art. 223 cpv. 2 CPP). Anche nell’ambito del diritto civile, la nuova legislazione sulla protezione degli adulti33 prevede una protezione giuridica globale. Secondo l’articolo 439 nCC, l’interessato può, per iscritto, adire il tribunale competente tra l’altro in caso di ricovero ordinato dal medico. L’esame giudiziario è infine previsto anche nella legge federale sugli stranieri per la carcerazione amministrativa e in tale contesto spetta ai tribunali cantonali, con possibilità di ricorso al Tribunale federale. Per le decisioni dell’Ufficio federale della migrazione concernenti l’arresto all’aeroporto e basate sull’articolo 22 LAsi, è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo federale.
- Diritti di ricorso dei congiunti: il diritto svizzero prevede un diritto di ricorso dei congiunti
nell’ambito della privazione della libertà a scopo di assistenza. Come descritto sopra, la legge concede il diritto di rivolgersi a un tribunale per opporsi al collocamento di una persona non solo al diretto interessato, bensì anche ai suoi congiunti (oltre ai genitori, ai figli e al coniuge/partner vi rientrano anche il curatore, il medico, il sacerdote, l’operatore sociale e le persone di fiducia34).
A prescindere da questa procedura di diritto civile, i vari codici processuali non prevedono un diritto di ricorso specifico per i congiunti nelle procedure che possono portare a una privazione della libertà. In base alla nuova fattispecie penale della sparizione forzata, i congiunti potranno però indirizzare una denuncia penale direttamente al pubblico ministero (art. 301 in combinato disposto con l’art. 12 lett. b CPP), se sospettano un caso di privazione della libertà ai sensi della sparizione forzata. L’autorità di perseguimento penale è quindi tenuta ad appurare se il sospetto è giustificato e in particolare a esaminare se la presunta privazione della libertà sia legale o meno. Se per ignoranza la denuncia non è indirizzata all’autorità cantonale competente, le autorità sono tenute a inoltrarla35. Rientra nella nozione di sparizione forzata il rifiuto di riconoscere che la persona è stata privata della libertà e in generale il rifiuto di qualsiasi informazione sulla sua sorte. A prescindere dal fatto che in questo modo la persona sparita è sottratta alla protezione della legge, si tratta di una grave lesione degli interessi e nel caso concreto eventualmente addirittura dell’integrità psichica dei congiunti, che viola beni giuridici che dovrebbero essere protetti dalla nuova disposizione penale (art. 185bis nCP)36. In tal modo i congiunti risultano parte direttamente lesa e assumono il ruolo di danneggato ai
33 Cfr. nota 59. 34 Art. 450 nCC. 35 Art. 39 CPP. 36 Il messaggio concernente la modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, del 23 aprile 2008 (FF 2008 3293, p. 3351) contiene un’affermazione identica quando la sparizione forzata ha luogo nell’ambito di un crimine contro l’umanità.