Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/30: Convenzione delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata del 20 dicembre 2006 · 33 pagine
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- Attività su incarico o con approvazione dello Stato: tipicamente gli impiegati pubblici (o i
privati incaricati dallo Stato) agiscono su mandato di un superiore o con il consenso dello stesso. In questa costellazione il superiore incarna la partecipazione dello Stato. Se gli impiegati pubblici, sulla base di un grado elevato, agiscono invece di propria iniziativa e senza mandato, rientrano anch’essi nella norma penale, dal momento che dati i loro poteri o il loro margine di manovra, che consentono loro di far sparire una persona, in un certo senso incarnano la volontà dello Stato. Agiscono pertanto a nome dello Stato. La nozione di approvazione è formulata in termini sufficientemente ampi per includere gli aspetti dell’autorizzazione e della tolleranza. La convenzione (così come lo Statuto di Roma) menziona inoltre il sostegno. Il sostegno presuppone sempre un’approvazione, anche solo a titolo di dolo eventuale. La disposizione proposta contempla anche questa costellazione.
- Partecipazione di organizzazioni politiche: possono verificarsi casi di sparizione forzata
anche in un contesto politico in cui l’autorità dello Stato è indebolita. Per evitare una lacuna giuridica in tali contesti occorre aggiungere che il mandato o l’approvazione della sparizione forzata possono provenire anche da un’organizzazione politica. Si tratta in particolare di includere agenti non statali che di fatto esercitano il potere o controllano un determinato territorio45. Ciò corrisponde all’interpretazione della nozione di organizzazione politica menzionata nello Statuto di Roma in relazione a un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili46. L’articolo 2 della convenzione non chiede un’estensione dell’applicabilità alle organizzazioni politiche. Tale estensione consente tuttavia di tener conto adeguatamente anche dei requisiti di cui all’articolo 3 della convenzione. Per questo motivo nonché allo scopo di allineare la nuova fattispecie alla disposizione corrispondente dello Statuto di Roma, nell’ambito dell’attuazione nel diritto svizzero sono quindi incluse quali agenti anche le organizzazioni politiche. Le attività dei gruppi puramente criminali continuano invece a rientrare nel campo di applicazione delle disposizioni del CP già in vigore.
c Rifiuto dell’informazione
Questo elemento costituisce la principale caratteristica distintiva della sparizione forzata: il rifiuto di qualsiasi informazione sulla sorte della persona sparita o sul luogo in cui si trova. L’incertezza che ne risulta può avere gravi ripercussioni sui congiunti (e in caso di prassi sistematica alimentare un clima generale di paura tra la popolazione). Inoltre l’assenza di qualsiasi informazione priva la persona della protezione della legge, in particolare perché né i congiunti né il sistema giudiziario possono appurare se e in quali circostanze è avvenuta la privazione della libertà. Infine la sparizione forzata si traduce in una tacita congiura, che ostacola la punibilità: siccome è fatta sparire ogni traccia della persona scomparsa, non sarà più possibile ricostruire la sua sorte in un procedimento penale. Il rifiuto dell’informazione costituisce quindi una grave lesione sia del diritto dei congiunti di essere informati sulla sorte della persona sparita sia della protezione giuridica a cui ha diritto ogni persona. Particolare attenzione va riservata ai seguenti punti.
- Contenuto dell’informazione: «luogo» e «sorte». La nozione di sorte comprende non solo
la morte della persona sparita, bensì anche tutti gli eventi essenziali che le sono capitati, in particolare il suo arresto e le relative circostanze. Il rifiuto di fornire informazioni sulla
45 Un autore cita ad esempio il precedente dei Balcani nonché il territorio controllato dalle FARC in Colombia. Cfr. in proposito Grammer, Der Tatbestand des Verschwindenlassens einer Person – Transposition einer völkerrechtlichen Figur ins Strafrecht, Berlin, 2005, pagg. 183-184. 46 Cfr. P. es. Cassese, Crimes against Humanity, in Cassese/Gaeta/Jones, The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, Vol. I, Oxford 2002, pag. 357 e Boot/Dixon/Hall, Crimes against humanity, in Triffterer, Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court - Observers' Notes, Article by Article, Second Edition, München 2008, pagg. 236-237, compresa la nota 383.