Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/30: Convenzione delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata del 20 dicembre 2006 · 33 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo
esso comprende la restituzione, la riabilitazione, la soddisfazione e la garanzia di non ripetizione. La nozione di restituzione si riferisce in particolare al ripristino dello status giuridico prima della sparizione forzata (diritto alla libertà, rientro al domicilio, restituzione della proprietà, ecc.), mentre la nozione di riabilitazione riguarda in particolare le prestazioni mediche e psicologiche. La nozione di soddisfazione comprende anche prestazioni immateriali, oltre che pecuniarie.
In generale in Svizzera i diritti delle vittime sono molto estesi e comprendono sia i reati commessi in Svizzera sia quelli commessi all’estero. La garanzia di non ripetizione è attuata nell’ordinamento giuridico svizzero con il perseguimento penale, il controllo giudiziario di tutte le azioni delle autorità, la separazione dei poteri nonché la conclusione di trattati internazionali e la vigilanza sulla loro esecuzione. Per gli altri aspetti menzionati occorre fare una distinzione a seconda del luogo del reato e del domicilio della vittima.
- Vittime di un atto commesso in Svizzera: se una persona è vittima di sparizione forzata,
tale azione è imputabile allo Stato. La vittima potrà quindi fondarsi sulla legge sulla responsabilità della Confederazione (LResp39) o sulle leggi cantonali corrispondenti per ottenere una riparazione ai sensi della convenzione. È inoltre applicabile la LAV: in base ad essa, le persone lese direttamente nella loro integrità fisica, psichica o sessuale a causa di un reato commesso in Svizzera hanno diritto a consulenza e assistenza nonché ad aiuto immediato e a più lungo termine da parte dei consultori (art. 12 segg. LAV), indennizzi (art. 19 segg. LAV) e riparazione morale (art. 22 seg. LAV). Le vittime beneficiano inoltre di speciali diritti di protezione secondo il CPP (per un elenco non esaustivo dei diritti delle vittime cfr. art. 117 CPP). Anche le persone legate alla vittima hanno diritto all’aiuto alle vittime. Se fanno valere pretese civili, nel procedimento penale i congiunti godono degli stessi diritti della vittima (art. 117 cpv. 3 CPP). Vanno inoltre menzionate le misure di protezione previste nel CPP per le persone esposte a un grave pericolo per la vita e l’integrità fisica a causa del loro coinvolgimento in un procedimento (art. 149 seg. CPP). In futuro si applicheranno anche le misure di protezione della futura legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni40.
- Vittime di un atto commesso all’estero: se una persona domiciliata in Svizzera (al
momento dell’atto o al momento della domanda di aiuto alle vittime) è vittima di un reato all’estero, non ha diritto a prestazioni secondo la legge sulla responsabilità della Confederazione o leggi cantonali corrispondenti, ma ha diritto a prestazioni dell’aiuto alle vittime. Lo stesso vale per i suoi congiunti. Si applicano i diritti già illustrati concernenti la consulenza e l’assistenza da parte dei consultori. In questa costellazione non possono tuttavia essere concessi indennizzi e soddisfazione (art. 3 LAV). Siccome la LAV si applica a titolo sussidiario è prestato aiuto solo se lo Stato in cui è stato commesso il reato non fornisce prestazioni o fornisce prestazioni insufficienti (art. 4 e 17 cpv. 2 LAV). Le vittime beneficiano anche di speciali diritti di protezione secondo il CPP (per un elenco non esaustivo dei diritti delle vittime cfr. art. 117 CPP). La protezione prevista nella LAV per le vittime si applica integralmente se l’autore è arrestato e giudicato sul territorio svizzero.
Per le persone vittime di un reato all’estero e non domiciliate in Svizzera, la legge concernente l’aiuto alle vittime di reati non prevede per contro alcuna prestazione. Lo scopo della convenzione non sembra tuttavia neanche richiederlo. I diritti delle vittime si rivolgono in primo luogo allo Stato di cui sono state vittime.
d Status giuridico e libertà di associazione (art. 24 cpv. 6 e 7 della convenzione)
39 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali, RS 170.32. 40 FF 2011 99.