Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/30: Convenzione delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata del 20 dicembre 2006 · 33 pagine
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latinoamericani e al Mali, tra di essi figurano anche Stati come Germania, Francia, Austria, Spagna, Belgio e Paesi Bassi. Siccome la convenzione è entrata in vigore solo da poco, finora il Comitato non ha ancora chiuso alcun procedimento.
Per il Consiglio federale, l’istituzione di strumenti di controllo efficaci è una misura indispensabile per promuovere il rispetto dei diritti dell’uomo. Per questo motivo, negli ultimi decenni la Svizzera ha riconosciuto i meccanismi di procedura facoltativa di comunicazione di tre convenzioni fondamentali delle Nazioni Unite: quelli del Comitato contro la tortura (CAT), del Comitato per l’eliminazione della discriminazione razziale (CERD) e del Comitato per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW). La Svizzera è invece più reticente nei confronti della ratifica di strumenti riguardanti i diritti sociali, economici e culturali: in questi settori, essa difende la posizione che tali diritti sono di natura programmatica e una loro giustiziabilità non si giustifica.
La procedura facoltativa di comunicazione davanti al Comitato sulle sparizioni forzate non riguarda invece la tematica della giustiziabilità dei diritti sociali, che giustificherebbe tale reticenza. La procedura equivale piuttosto al meccanismo del CAT, già ratificato dalla Svizzera. Anche se nel complesso la rilevanza e l’applicabilità della presente procedura sembrano relativamente scarse per la Svizzera, la sua adozione da parte del maggior numero possibile di Stati – compresa la Svizzera – contribuisce a una migliora protezione dei diritti dell’uomo in tutto il mondo. A livello internazionale, con il riconoscimento della procedura di ricorso degli Stati la Svizzera disporrebbe di una base giuridica per intervenire concretamente presso gli Stati Parte che non rispettano la convenzione.
Per questi motivi, il Consiglio federale propone di rilasciare, con la ratifica della convenzione, la dichiarazione che la Svizzera riconosce la competenza del Comitato per la procedurafacoltativa di comunicazione e la procedura di ricorso degli Stati.
6. Ripercussioni
La convenzione non ha ripercussioni finanziarie dirette né per la Confederazione né per i Cantoni. Le spese del Comitato sulle sparizioni forzate sono sostenute mediante il bilancio generale delle Nazioni Unite.
Siccome la presente strategia di attuazione non richiede la creazione di un registro centrale, non sono previsti costi infrastrutturali elevati. In vista della creazione della «rete», l’attuazione determinerà tuttavia un maggior onere amministrativo. A livello della Confederazione l’incarico al servizio di ricerca «Ricerche di persone disperse» dell’Ufficio federale di polizia di creare e gestire la rete nonché di trattare le richieste in qualità servizio di coordinamento della Confederazione comporterà un leggero incremento del fabbisogno di personale. Anche a livello dei Cantoni devono essere adottate alcune misure amministrative riguardo agli organi di coordinamento cantonali.
7. Costituzionalità
Il progetto si fonda sull’articolo 54 capoverso 1 Cost., secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale è competente per l’approvazione dei trattati internazionali, tranne quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 LParl; art. 7a cpv. 1 LOGA). Se la Svizzera conclude un trattato internazionale conformemente a queste disposizioni, esso è giuridicamente vincolante per la