Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/30: Convenzione delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata del 20 dicembre 2006 · 33 pagine

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Anche l’obbligo di accertamento dei fatti sancito all’articolo 10 capoverso 2 della convenzione costituisce un principio generale in ogni procedimento penale in Svizzera (cfr. in particolare gli art. 6 e 139 segg. del codice di procedura penale, CPP10).

Infine con l’articolo 10 capoverso 3, la convenzione garantisce al presunto autore protezione consolare. Tale clausola è contenuta anche in altri trattati internazionali ratificati dalla Svizzera. Questi diritti minimi classici sono descritti ad esempio all’articolo 36 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari11: le persone incarcerate devono essere informate sui loro diritti e intrattenersi con il competente rappresentante del proprio Paese, in particolare ricevere una sua visita.

L’ordinamento giuridico svizzero soddisfa quindi i requisiti dell’articolo 10 della convenzione.

c. Principio «aut dedere, aut iudicare» (art. 11 della convenzione)

L’articolo 11 della convenzione sancisce il motto «aut dedere, aut iudicare», riconosciuto a livello internazionale da anni. Esso obbliga lo Stato a cui è stata richiesta un’estradizione ad avviare una procedura di estradizione o un procedimento penale, se non estrada il presunto autore. Lo scopo è di evitare che l’autore resti impunito.

Ciò non comporta alcuna novità per la Svizzera. Se riceve una domanda di estradizione, la Svizzera ha bisogno di informazioni da parte dello Stato richiedente. Si distinguono le tre costellazioni seguenti: la Svizzera avvia la procedura di estradizione o nega l’estradizione e avvia un procedimento penale. Inoltre, su richiesta dello Stato in cui è stato commesso il reato la Svizzera può esercitare la giurisdizione penale al posto di tale Stato, se non è concessa l’estradizione12. L’estradizione è inammissibile in particolare nei seguenti due casi13: in primo luogo se non sono garantiti i requisiti minimi di protezione dei diritti procedurali concessi tra l’altro nella Convenzione europea sui diritti dell’uomo (CEDU14) e nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II15) in combinato disposto con l’articolo 13 capoverso 6 della convenzione e in secondo luogo se la persona cercata possiede la cittadinanza svizzera e non acconsente all’estradizione16.

L’articolo 11 capoverso 3 della convenzione, che riguarda l’equità della procedura, si ritrova in numerose convenzioni internazionali17. L’ordinamento giuridico svizzero garantisce già tale protezione agli articoli 29 capoverso 1 e 30 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.18) e la concretizza tra l’altro nel codice di procedura penale e nella legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP19, cfr. in particolare gli art. 2, 37 e 38).

d. Diritto di denuncia e obbligo d’indagine (art. 12 della convenzione)

L’articolo 12 della convenzione riguarda il diritto di denuncia nonché l’obbligo degli Stati di svolgere indagini corrispondenti. Le norme relative al procedimento penale in Svizzera corrispondono ai requisiti della convenzione. Esse garantiscono in particolare che il procedimento penale sia portato a termine senza ritardi (art. 5 cpv. 1 CPP) e che le autorità penali accertino d’ufficio tutti i fatti rilevanti (art. 6 cpv. 1 CPP).

10 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007, RS 312.0. 11 Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari, RS 0.191.02. 12 Perseguimento penale in via sostitutiva secondo gli art. 85 segg. AIMP. 13 Cfr. anche art. 13 cpv. 6 della convenzione e art. 2 AIMP. 14 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, RS 0.101. 15 Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici, RS 0.103.2. 16 Art. 7 AIMP. 17 Cfr. p. es. art. 9 e 10 Patto ONU II nonché art. 5 e 6 CEDU. 18 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999, RS 101. 19 Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assistenza internazionale in materia penale, RS 351.1.