Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/30: Convenzione delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata del 20 dicembre 2006 · 33 pagine

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stabilisce che le disposizioni del diritto internazionale umanitario, comprese le Convenzioni di Ginevra e i due Protocolli addizionali, non sono pregiudicate. Gli emendamenti al testo della convenzione proposti da ogni Stato Parte sono sottoposti dal Segretario generale a tutti gli Stati Parti per accettazione. Ogni emendamento necessita di una maggioranza dei due terzi (art. 44). La convenzione non prevede alcuna possibilità di denuncia. Gli Stati Parte sono per contro liberi di formulare riserve, a condizione che siano compatibili con lo scopo della convenzione.

4. Modifiche di leggi

Dalle considerazioni che precedono emerge che la ratifica della convenzione è associata a modifiche di leggi puntuali per la Svizzera. Come già menzionato, il codice penale deve essere completato con una fattispecie separata dedicata alla sparizione forzata. La creazione della rete e di riflesso i diritti d’informazione dei congiunti nonché l’introduzione di un rimedio giuridico richiedono inoltre una base esplicita. Visto il contenuto da disciplinare, in particolare gli aspetti legati alla protezione dei dati, deve trattarsi di una legge formale. È pertanto prevista l’emanazione di una legge d’introduzione, che serva ad ancorare giuridicamente la rete e al tempo stesso contenga le altre modifiche del diritto vigente in un certo senso come un atto quadro. I commenti che seguono ricalcano la sistematica della legge.

4.1. Creazione di una rete

a Scopo e definizione

La legge d’introduzione proposta mira ad attuare la convenzione. Ciò è stabilito espressamente nell’articolo sullo scopo e costituisce pertanto la cornice per le disposizioni contenute nella legge, che non vanno oltre i requisiti della convenzione.

La definizione di sparizione forzata all’articolo 2 della legge d’introduzione corrisponde alla nuova fattispecie penale. Sono così assicurate un’interpretazione e un’applicazione unitarie della nozione di sparizione forzata all’interno dell’ordinamento giuridico svizzero.

b Verbali

L’articolo 3 della legge d’introduzione sancisce l’obbligo di registrare i dati menzionati all’articolo 17 capoverso 3 della convenzione in verbali. La registrazione di questi dati è una condizione irrinunciabile per attuare i diritti d’informazione dei congiunti. Il rimando all’articolo 17 capoverso 3 della convenzione serve alla trasparenza, per far sì che le autorità interessate possano adottare i provvedimenti corrispondenti. L’espressione «casi di privazione della libertà» va interpretata ai sensi della convenzione: essa comprende pertanto forme di privazione della libertà di diritto penale, diritto processuale penale, diritto degli stranieri, diritto militare e diritto civile. L’obiettivo di protezione della convenzione prevede che si debba trattare di forme di privazione della libertà in istituto chiuso.

c Creazione e funzionamento della rete

L’articolo 4 sancisce la creazione della rete e invita la Confederazione e i Cantoni a designare un servizio di coordinamento ciascuno. Sul fronte della Confederazione sembra adeguato affidare tale compito al servizio «Ricerche di persone disperse» dell’Ufficio federale di polizia, in modo da sfruttare gli effetti di sinergia. Come già menzionato, già oggi questo servizio tratta le domande concernenti persone sparite. Esso dispone pertanto di esperienza in materia di ricerca di persone e ha buoni contatti con altri servizi di ricerca. Per motivi di flessibilità dell’organizzazione, il servizio di coordinamento della Confederazione