Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/30: Convenzione delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata del 20 dicembre 2006 · 33 pagine
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entrata in vigore il 23 dicembre 2010 con la ventesima ratifica. Finora è stata firmata da oltre 90 Stati e ratificata da 36 Stati. Tra questi ultimi figurano, oltre a Stati latinoamericani, anche Germania, Francia, Belgio, Spagna, Austria e Paesi Bassi1.
1.3 Rapporto con gli strumenti internazionali esistenti
Le convenzioni esistenti sui diritti dell’uomo universalmente vincolanti non sanciscono alcun diritto a essere protetti dalle sparizioni forzate. Implicitamente si potrebbero derivare garanzie della protezione dalla sparizione forzata tra l’altro dal diritto alla libertà personale e alla sicurezza, dal diritto alla vita e dal diritto a un procedimento equo. Queste disposizioni sono tuttavia insufficienti soprattutto dal punto di vista dei congiunti. Inoltre la prassi degli organi competenti, che verificano il rispetto di questi diritti dell’uomo, varia. Non è quindi garantita alcuna protezione unitaria.
Già prima dell’entrata in vigore della convenzione esistevano normative internazionali che affrontavano espressamente la tematica della sparizione forzata: da un lato la già citata dichiarazione delle Nazioni Unite del 1992 e dall’altro anche una convenzione dell’Organizzazione degli Stati Americani OAS (Inter-American Convention on Forced Disappearance), entrata in vigore nel marzo 1996 e ratificata finora da 16 Stati. Dato che la dichiarazione non è giuridicamente vincolante, essendo uno strumento di «soft-law», e che la convenzione dell’OAS vincola solo pochi Stati, essendo una normativa di stampo regionale, a questi due strumenti manca però il carattere universalmente vincolante.
Nel diritto penale internazionale, la sparizione forzata di persone è inoltre stata espressamente riconosciuta come un crimine contro l’umanità e di conseguenza definita punibile nello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (Statuto di Roma2). Lo Statuto di Roma contempla però esclusivamente gli atti commessi nell’ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili e con la consapevolezza dell’attacco. Non offre per contro alcuna protezione contro casi isolati di sparizione forzata.
Nel complesso, quindi, le norme esistenti non rispondono adeguatamente al fenomeno della sparizione forzata. La presente convenzione colma pertanto un’importante lacuna, considerando la sparizione forzata una complessa e multipla violazione dei diritti dell’uomo, contemplando i casi isolati di sparizione forzata e menzionando espressamente la violazione dei diritti dell’uomo dei congiunti.
1.4 Posizione dei Paesi limitrofi sulla convenzione
Tutti i Paesi limitrofi della Svizzera hanno già firmato la convenzione; Francia, Germania e Austria l’hanno anche ratificata, come già rilevato. Se la Germania rinuncia a introdurre una nuova fattispecie penale che punisca la sparizione forzata quale reato a sé, in Austria e in Francia sono pendenti progetti di legge volti a sanzionare la sparizione forzata.
1.5 Posizione della Svizzera sulla convenzione
a Interventi parlamentari
La grande importanza della convenzione e l’auspicabilità di firmarla e ratificarla rapidamente sono già state oggetto di vari interventi parlamentari3. La mozione Gadient, che esorta il Consiglio federale a ratificare la convenzione al più presto, è stata accolta dal Consiglio
1 Stato settembre 2012 2 Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 17 luglio 1998, RS 0.312.1. 3 Interrogazione Müller Geri dell’8 dicembre 2008 [08.5416], interpellanza Rielle Jean-Charles del 17 dicembre 2008 [08.3862], mozione Gadient Brigitta del 18 dicembre 2008 [08.3915], Interrogazione Rechsteiner Paul dell’11 dicembre 2009 [09.1174].