Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/30: Convenzione delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata del 20 dicembre 2006 · 33 pagine
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1. Contesto
1.1 Fenomeno e definizione di sparizione forzata
Il fenomeno della sparizione forzata è una realtà globale: nel caso tipico, una persona sgradita allo Stato è fermata da organi statali o organizzazioni legate allo Stato e trascinata in un luogo sconosciuto. Malgrado gli indizi o la presenza di testimoni in grado di confermare l’accaduto, davanti ai congiunti gli attori statali negano che la persona sia stata privata della libertà. È quindi impossibile ottenere informazioni sulla sua sorte: in un certo senso la persona «sparisce» e non beneficia più della protezione del diritto. Né la persona stessa né i suoi congiunti hanno la possibilità di procedere per vie legali contro tale privazione della libertà. Non di rado, alla sparizione forzata fanno seguito atti di tortura o l’omicidio. Gli esempi storici non mancano: nel 1942 in Germania il governo nazionalsocialista ordinò il sequestro senza lasciare tracce di presunti oppositori del regime. È tragicamente nota anche la sparizione forzata di persone nelle dittature militari in America latina negli anni 1970 e 1980, quando oppositori del regime furono prelevati, imprigionati e spesso uccisi da truppe in servizio. La sparizione forzata è tuttora diffusa, in particolare nel contesto di rivolgimenti politici e conflitti armati interni. Recentemente sono inoltre aumentati i casi di sparizione forzata nella «guerra contro il terrorismo»: persone sospettate di terrorismo sono trasferite in luoghi di detenzione segreti all’estero. Il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulle scomparse forzate o involontarie (qui di seguito «gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla sparizione forzata») ha censito oltre 50‘000 casi in tutte le regioni del mondo, molti dei quali tuttora irrisolti.
La convenzione non contempla tutte le costellazioni di scomparsa di persone. La definizione di sparizione forzata ai sensi della convenzione si riferisce esclusivamente alle forme di privazione della libertà commesse da agenti di uno Stato o con la sua approvazione, seguite dal rifiuto di riconoscere la privazione di libertà e rendere noto il luogo in cui si trova la persona. La sparizione forzata rappresenta quindi una grave lesione dei diritti dell’interessato. Sono violati diritti dell’uomo fondamentali, come il diritto a protezione dalla privazione arbitraria della libertà, il diritto a un procedimento equo nonché spesso il diritto alla vita e il divieto del ricorso alla tortura e ai trattamenti disumani e umilianti. Ma è inflitta una grande sofferenza anche ai congiunti: l’incertezza sulla sorte del loro caro, spesso per anni, rappresenta una grave lesione dell’incolumità psichica.
1.2 Genesi della convenzione
La presente convenzione è il frutto di decenni di sforzi delle Nazioni Unite per lottare contro la sparizione forzata. L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha espresso preoccupazione sui numerosi casi ricorrenti di sparizione forzata per la prima volta nel 1978. Nel 1980, l’allora Commissione per i diritti umani ha istituito il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla sparizione forzata, tuttora attivo. Il suo mandato comprende l’assistenza ai congiunti nel risolvere i presunti casi nonché la presentazione di rapporti regolari. Nel 1992, dopo annosi negoziati, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una dichiarazione sulla protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata. Pur non avendo carattere vincolante, questa dichiarazione ha rappresentato il punto di partenza per l’elaborazione del presente strumento giuridicamente vincolante. Il progetto della nuova convenzione è stato avviato nel 2001, quando l’allora Commissione per i diritti umani ha attribuito il relativo mandato a un gruppo di lavoro. Il gruppo di lavoro ha completato il suo operato il 23 settembre 2005, presentando un progetto al Consiglio dei diritti dell’uomo, subentrato nel frattempo alla Commissione. Infine, il 20 dicembre 2006 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato il testo attuale del trattato. La convenzione è