Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/30: Convenzione delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata del 20 dicembre 2006 · 33 pagine

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Allegato: Avamprogetto di legge di attuazione

Legge che attua la Convenzione internazionale del 20 dicembre 2006 per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata

Visti gli articoli 54 capoverso 1, 121 capoverso 1, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale; vista la Convenzione internazionale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 2006 per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata

Art. 1 Oggetto e scopo

La presente legge disciplina l’attuazione della Convenzione internazionale del 20 dicembre 2006 per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata.

Art. 2 Sparizione forzata

Ai sensi della presente legge è considerata sparita qualsiasi persona sottoposta a privazione della libertà su mandato dello Stato o con la sua approvazione, seguita dal rifiuto dello Stato di riconoscere tale privazione della libertà allo scopo di sottrarre la persona alla protezione della legge.

Art. 3 Obbligo di registrazione

Le autorità che eseguono ordini di privazione della libertà assicurano la registrazione delle

informazioni enumerate all’articolo 17 capoverso 3 della convenzione.

Art. 4 Rete

1La Confederazione crea, in stretta cooperazione con i Cantoni, una rete che serva allo scambio di informazioni nell’ambito della ricerca di presunte persone sparite.

2A tal fine, la Confederazione e i Cantoni istituiscono un servizio di coordinamento ciascuno. Il Consiglio federale disciplina, con la partecipazione dei Cantoni, i dettagli relativi al funzionamento della rete, in particolare i termini di trattamento.

Art. 5 Richiesta di informazioni

1Le persone che non riescono a rintracciare una persona a esse legata e temono una sparizione forzata possono presentare una richiesta scritta e motivata di informazioni al servizio di coordinamento della Confederazione.

2La motivazione della richiesta deve illustrare segnatamente il rapporto esistente tra il richiedente e la persona cercata e i motivi su cui si fonda il sospetto di sparizione forzata.

3Se vi sono motivi di ritenere che la persona cercata sia stata privata della libertà, il servizio di coordinamento della Confederazione avvia una richiesta corrispondente nella rete.

4I servizi di coordinamento dei Cantoni comunicano immediatamente se la persona cercata si trova in stato di privazione della libertà sul loro territorio.

Art. 6 Rilascio di informazioni

1Se la ricerca nella rete non consente di stabilire il luogo in cui si trova la persona, il servizio di coordinamento della Confederazione comunica al richiedente che la persona non ha potuto essere rintracciata nell’ambito della ricerca nella rete.

2Se la ricerca nella rete rivela che la persona cercata si trova in stato di privazione della libertà, il servizio di coordinamento comunica della Confederazione al richiedente il luogo in cui si trova e i dati di contatto. A tal fine è necessario il consenso esplicito della persona cercata.

3Se la persona cercata non acconsente o sussiste un altro motivo di esclusione secondo l’articolo 20 capoverso 2 della convenzione, il servizio di coordinamento della Confederazione conferma mediante decisione che la persona non è vittima di sparizione forzata ai sensi della convenzione e che non possono essere rilasciate ulteriori informazioni.

Art. 7 Protezione giuridica

La protezione giuridica è disciplinata dalle disposizioni generali sull’organizzazione giudiziaria.