Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/30: Convenzione delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata del 20 dicembre 2006 · 33 pagine
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3.1. Divieto e definizione della sparizione forzata
a. Divieto ed elementi definitori (art. 1 e 2 della convenzione)
L’articolo 1 della convenzione stabilisce che nessuno può essere soggetto a sparizione forzata – indipendentemente da circostanze straordinarie come ad esempio una guerra o l’instabilità politica interna. Questo divieto della sparizione forzata e l’esclusione di giustificazioni costituiscono il cuore della convenzione. L’articolo 2 della convenzione formula una definizione di sparizione forzata applicabile all’intera convenzione. Gli elementi determinanti sono quattro: (1) una persona è privata della libertà, (2) lo Stato ha dato il mandato o la sua approvazione o tollera l’atto, (3) è negata ogni informazione sulla sorte di questa persona o sul luogo in cui si trovi e infine (4) gli autori hanno l’intenzione di sottrarre la persona alla protezione della legge. Il campo di applicazione comprende ogni sparizione forzata, indipendentemente dal fatto che si tratti di un atto isolato o di una prassi sistematica. La convenzione va quindi molto più in là dello Statuto di Roma, che si limita alle infrazioni commesse nell’ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili (crimine contro l’umanità). Nel diritto nazionale occorre quindi inserire una nuova disposizione penale dedicata a questa fattispecie, oltre a quella relativa ai crimini contro l’umanità in attuazione dello Statuto di Roma (cfr. in proposito 3.2.a).
b. «Sparizione forzata» senza partecipazione statale (art. 3 della convenzione)
L’articolo 3 della convenzione si riferisce ai casi di sparizione forzata da parte di agenti non statali e senza la partecipazione dello Stato: gli Stati Parte devono adottare misure per punire gli autori di tali atti. La costellazione contemplata non costituisce tuttavia un caso di sparizione forzata ai sensi della convenzione. Per la Svizzera non è necessario alcun adeguamento da questo punto di vista: le disposizioni contro il sequestro di persona e il rapimento secondo gli articoli 183 e 184 del codice penale (CP4) assicurano già che tali atti siano perseguiti penalmente.
3.2. Punibilità
a. Criminalizzazione e comminatoria della pena (art. 4, 5 e 7 della convenzione)
L’articolo 4 della convenzione obbliga gli Stati Parte a punire la sparizione forzata ai sensi dell’articolo 2 della convenzione. Come già menzionato, l’articolo 264a capoverso 1 lettera e CP, inserito nel CP in seguito all’attuazione dello Statuto di Roma, non soddisfa questo requisito poiché sanziona la sparizione forzata esclusivamente quale crimine contro l’umanità.
L’ulteriore analisi del diritto vigente mostra inoltre che nel diritto penale vigente sono già contemplati singoli elementi della sparizione forzata. Il titolo quarto del codice penale protegge ad esempio la libertà di tutte le persone, anche se le infrazioni sono commesse da impiegati pubblici. Altri elementi importanti sono tuttavia disciplinati in modo insufficiente nel diritto vigente. Tra di essi figurano in particolare il rifiuto di riconoscere il sequestro di persona e l’intenzione di sottrarre la persona alla protezione del diritto: il rifiuto di qualsiasi informazione sulla sorte di una persona è accennato dalle fattispecie enumerate sotto il titolo diciottesimo del codice penale (Dei reati contro i doveri d’ufficio e professionali), in particolare all’articolo 312 CP (Abuso di autorità). La protezione degli elementi contemplati dalla convenzione è tuttavia solo rudimentale ed è contemplata unicamente la legalità del mandato delle autorità svizzere.
4 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937, RS 311.0.