Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/30: Convenzione delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata del 20 dicembre 2006 · 33 pagine

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persona rischia di essere vittima di una sparizione forzata nel proprio Paese d’origine, essa non può essere respinta verso tale Paese.

2.2. Prevenzione

Tra i capisaldi della convenzione figura anche la prevenzione. Gli Stati Parte devono determinare le condizioni, le competenze e le procedure per una privazione della libertà legale. S’impegnano ad assicurare che siano tenuti registri o verbali ufficiali con determinate informazioni minime. Ai congiunti va garantito l’accesso a informazioni minime sulla sorte dell’interessato. Oltre alla privazione della libertà deve poter essere documentato anche il rilascio. Per garantire queste condizioni quadro, la convenzione chiede misure in materia di formazione nonché la prevenzione di comportamenti scorretti, come il fatto di ostacolare o ritardare i rimedi o la violazione degli obblighi d’informazione.

Infine la convenzione sancisce che ai diretti interessati spetti, oltre al diritto a una riparazione, anche il diritto di sapere la verità sulla sorte e sul luogo in cui si trova la persona sparita. Ai bambini, vittime particolarmente vulnerabili della sparizione forzata, è dedicata una disposizione separata che chiede in particolare la possibilità giuridica di rivedere le adozioni in seguito a una sparizione forzata e, se del caso, annullarle.

2.3. Attuazione

Accanto a queste disposizioni fondamentali nella prima parte della convenzione, che riguardano la sanzione e la prevenzione, la convenzione contiene altre due parti, dedicate all’attuazione (parte II) e alle disposizioni finali (parte III). A differenza di altre convenzioni sui diritti dell’uomo, gli Stati Parte non sono tenuti a presentare rapporti periodici. È previsto unicamente un rapporto sull’attuazione (due anni dopo la ratifica della convenzione). Inoltre un Comitato indipendente formato da dieci persone elette dagli Stati Parte sente i congiunti di persone sparite e chiede informazioni agli Stati Parte o effettua una visita in loco. È inoltre possibile il trattamento di comunicazioni individuali e di ricorsi degli Stati se gli Stati Parte riconoscono espressamente la competenza del Comitato con una dichiarazione.

3. Commento alle singole disposizioni con uno sguardo al diritto svizzero

Il sistema giuridico svizzero contempla già oggi ampie garanzie in relazione alla privazione della libertà. Malgrado questa sostanziale conformità con i requisiti principali della convenzione, il diritto svizzero non corrisponde tuttavia ancora completamente alla complessa natura della sparizione forzata. Per attuare correttamente la convenzione sono quindi necessari interventi legislativi puntuali. Come già menzionato, dalla consultazione tecnica dei Cantoni è emerso il timore che la ratifica possa tradursi in un onere sproporzionato in termini di risorse umane e finanziarie. Nell’ambito dei lavori di attuazione si è tenuto conto di questo timore.

Le seguenti considerazioni ricalcano la sistematica della convenzione. Gli articoli della convenzione sono raggruppati in blocchi tematici. I commenti si riferiscono da un lato al contenuto della convenzione e dall’altro ai provvedimenti corrispondenti del diritto svizzero. Dall’analisi emerge che occorre apportare modifiche legislative in due settori: la sanzione della sparizione forzata in quanto reato di per sé nonché la tenuta di registri e i diritti di ricorso dei congiunti (per i dettagli cfr. 3.2.a, 3.4.c e 3.4.d sotto).