Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/30: Convenzione delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata del 20 dicembre 2006 · 33 pagine
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competenti a livello cantonale e federale siano informati sulla convenzione e sul suo contenuto. Con l’introduzione della nuova norma penale, inoltre, la fattispecie della sparizione forzata sarà inclusa nei relativi cicli di formazione. Come richiesto dall’articolo 23 capoverso 2 della convenzione, la nuova fattispecie penale sanzionerà espressamente gli ordini e le istruzioni di rappresentanti dello Stato che prescrivono o autorizzano la sparizione forzata.
3.7. Aiuto alle vittime
L’articolo 24 della convenzione contiene disposizioni concernenti le vittime di sparizione forzata. Gli obblighi degli Stati Parte di proteggere le vittime sono molto estesi rispetto agli strumenti relativi ai diritti dell’uomo esistenti. Assumono particolare rilievo l’ampia definizione di vittima e la forza dei diritti delle vittime. Ciò va letto in particolare sullo sfondo delle esperienze degli Stati latinoamericani, che hanno conosciuto una prassi sistematica di sparizione forzata e hanno dovuto elaborare il passato da questo punto di vista. Nei negoziati sulla convenzione sono state accolte le rivendicazioni delle associazioni di congiunti e vittime di sparizione forzata.
a Definizione di vittima (art. 24 cpv. 1 della convenzione)
Secondo l’articolo 24 capoverso 1 della convenzione, per vittima s’intende non solo la persona sparita, bensì anche qualsiasi altra persona fisica che abbia subito un pregiudizio quale diretta conseguenza della sparizione forzata. Come già menzionato, la convenzione colma così una lacuna nel diritto internazionale: finora il diritto internazionale non garantiva infatti la protezione necessaria alle persone legate a una persona sparita.
Nel diritto svizzero, con l’introduzione del nuovo articolo 185bis CP, le persone sparite sono considerate per principio vittime ai sensi della legge concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV38) nonché danneggiati e vittime ai sensi degli articoli 115 capoverso 1 e 116 capoverso 1 CPP. In proposito non si pone alcun problema.
Per quanto riguarda le altre vittime, la convenzione è generosa: rientra tra le «vittime» ogni persona che abbia subito un pregiudizio quale diretta conseguenza della sparizione forzata. Nel dibattito su questa definizione di vittima è stato evidenziato che bisogna concedere alle autorità nazionali un margine di manovra per includere anche altre persone, oltre al partner e ai figli. Accanto a ogni persona lesa direttamente nella sua integrità fisica o psichica, nel diritto svizzero in base alla LAV e al CPP hanno espressamente diritto all’aiuto alle vittime anche il coniuge, i figli e i genitori della vittima nonché altre persone a lei unite da legami analoghi (art. 1 cpv. 2 LAV e art. 116 cpv. 2 CPP). Benché da questo punto di vista nel diritto svizzero la definizione di vittima sia più restrittiva che nella convenzione, il diritto svizzero garantisce il diritto all’aiuto alle vittime a varie persone legate alla vittima.
b Diritto alla verità (art. 24 cpv. 2 e 3 della convenzione)
L’articolo 24 capoversi 2 e 3 della convenzione obbliga gli Stati Parte ad adottare misure affinché ogni vittima apprenda la verità sulle circostanze della sparizione forzata. Per la Svizzera non vi è alcun bisogno di attuazione diretto: quanto chiedono questi due capoversi è già soddisfatto dall’obbligo d’indagine delle autorità in materia penale e dai diritti d’informazione degli interessati e dei congiunti (cfr. in proposito 3.4.d).
c Diritti delle vittime (art. 24 cpv. 4 e 5 della convenzione)
Secondo l’articolo 24 capoverso 4 della convenzione, lo Stato Parte deve assicurare alle vittime il diritto a una riparazione e un indennizzo rapido. Il capoverso 5 precisa questo diritto:
38 Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l’aiuto alle vittime di reati, RS 312.5.