Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/30: Convenzione delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata del 20 dicembre 2006 · 33 pagine
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base di tale banca dati, il servizio di coordinamento della Confederazione inoltra le richieste agli organi di coordinamento cantonali. Da parte loro, gli organi di coordinamento cantonale si limitano a informare il servizio di coordinamento della Confederazione, se la persona cercata è stata ritrovata. In tal caso, gli altri organi di coordinamento cantonali ricevono la notifica che la ricerca è conclusa. L’inoltro di dati personali è così ridotto al minimo.
Il Consiglio federale è autorizzato a disciplinare gli ulteriori dettagli e in particolare a definire quali dati possono essere elaborati, oltre a quelli previsti dall’articolo 18 della convenzione, per cercare la persona scomparsa. Il Consiglio federale è inoltre incaricato di fissare la durata di conservazione dei dati e di adottare le necessarie misure di sicurezza, soprattutto al fine di impedire l’accesso non autorizzato alla banca dati.
4.2. Nuova fattispecie della sparizione forzata
Come già illustrato (cfr. 3.2.a sopra), l’attuazione della convenzione presuppone una nuova disposizione nel codice penale, che punisca la sparizione forzata.
La nuova disposizione, l’articolo 185bis CP, deve da un lato garantire che le persone che lo Stato ha privato della libertà continuino a godere della protezione della legge e in particolare dispongano di garanzie procedurali e dall’altro assicurare che i congiunti di una persona privata della libertà ricevano informazioni sulla sua sorte (questo diritto scaturisce dal rispetto della sfera privata e delle relazioni famigliari). Lo scopo è di evitare loro le sofferenze psichiche e la disperazione provocate da una sparizione forzata e dall’incertezza a essa associata. Anche i congiunti vanno quindi considerati vittime del reato di sparizione forzata44. Di conseguenza devono essere concessi loro i diritti procedurali che scaturiscono da tale status.
La fattispecie penale della sparizione forzata comprende sostanzialmente quattro elementi: (a) una persona è privata della libertà, (b) lo Stato ha dato il mandato o approva l’atto, (c) è negata ogni informazione sulla sorte di questa persona o sul luogo in cui si trovi e infine (d) autori hanno l’intenzione di sottrarre la persona alla protezione della legge. Il crimine della sparizione forzata è in genere commesso da più persone congiuntamente. La disposizione proposta punisce sia coloro che partecipano alla privazione della libertà che coloro che negato ogni informazioni sull’interessato; i singoli autori non possono non essere a conoscenza dell’altro aspetto della fattispecie.
La formulazione della fattispecie penale ricalca pertanto la struttura della disposizione concernente la sparizione forzata quale crimine contro l’umanità: si distinguono due fattispecie, fondate sui quattro elementi costitutivi seguenti (a – d).
a Privazione della libertà
In analogia al testo della convenzione, la nozione di privazione della libertà è interpretata in termini generali e comprende le espressioni più specifiche della convenzione (arresto, privazione della libertà, rapimento), menzionate anche nello Statuto di Roma (art. 7 cpv. 2 lett. i).
b Partecipazione dello Stato
In quanto violazione dei diritti dell’uomo, la sparizione forzata presuppone una partecipazione dello Stato. Questa partecipazione può avvenire mediante un mandato o un’approvazione. Occorre distinguere varie costellazioni.
44 Ciò viene già precisato anche dal messaggio concernente la modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, del 23 aprile 2008 (FF 2008 3293, p. 3351).