Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/30: Convenzione delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata del 20 dicembre 2006 · 33 pagine

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esercitare la giurisdizione sul reato di sparizione forzata. L’articolo 9 della convenzione corrisponde sostanzialmente all’articolo 5 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Convenzione sulla tortura5), già ratificata dalla Svizzera.

- La prima costellazione corrisponde al principio di territorialità o di bandiera (art. 9 cpv. 1

lett. a della convenzione), già attuato nel diritto svizzero all’articolo 3 capoverso 1 CP nonché all’articolo 97 capoverso 1 della legge sulla navigazione aerea6 e all’articolo 4 capoverso 2 della legge sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera7.

- La seconda costellazione (art. 9 cpv. 1 lett. b e c della convenzione) descrive il principio

della personalità attiva e passiva (l’autore o la vittima ha la cittadinanza svizzera); secondo la convenzione il principio della personalità passiva si applica però solo se lo Stato Parte lo ritiene opportuno. Questi due principi sono previsti anche nel diritto svizzero. L’articolo 7 capoverso 1 CP e l’articolo 6 CP prevedono due requisiti: l’autore deve trovarsi in Svizzera (o essere estradato verso la Confederazione per questo reato) e il reato deve essere punibile anche nel luogo in cui è stato commesso (principio della doppia incriminazione).

- La terza costellazione (art. 9 cpv. 2 della convenzione) corrisponde a un principio di quasi

universalità: lo Stato Parte deve poter affermare la propria competenza quando il presunto autore è presente sul suo territorio e non può essere estradato né verso un altro Stato né verso una giurisdizione penale internazionale. Anche questo requisito è già soddisfatto dall’ordinamento giuridico svizzero: in virtù dell’articolo 6 CP, in questi casi la Svizzera può esercitare la giurisdizione, sempre fatta salva la doppia incriminazione.

Occorre precisare che la condizione della doppia incriminazione non presuppone che il reato sia contemplato da una disposizione penale che punisce espressamente la sparizione forzata nello Stato in cui è commesso. È sufficiente che le azioni in questione siano punibili (se secondo il diritto penale dello Stato interessato sono considerate p. es. rapimento o abuso di autorità). In caso contrario, la sparizione forzata potrebbe tutt’al più essere considerata un crimine particolarmente grave proscritto dalla comunità giuridica internazionale ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 lettera b CP, giustificando così la competenza delle autorità svizzere.

In questo punto, l’ordinamento giuridico svizzero soddisfa quindi già i requisiti della convenzione.

b. Misure provvisorie (art. 10 della convenzione)

L’articolo 10 della convenzione riguarda le misure per assicurare la presenza del presunto autore in vista del perseguimento penale o dell’estradizione. Qui gli Stati Parte dispongono di un certo margine di discrezionalità. Secondo l’articolo 10 capoverso 1 della convenzione sono tuttavia tenuti a ordinare misure per impedire la fuga del presunto autore. In Svizzera, nella procedura di estradizione l’arresto dell’imputato costituisce già la norma8. Le autorità svizzere vi derogano solo eccezionalmente e in casi motivati9.

5 Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, RS 0.105. 6 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea, RS 748.0. 7 Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera, RS 747.30. 8 Art. 47 cpv.1 della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assistenza internazionale in materia penale, AIMP, RS 351.1. 9 Cfr. segnatamente DTF 109 IV 159.