Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/30: Convenzione delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata del 20 dicembre 2006 · 33 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo
Il diritto vigente non soddisfa quindi integralmente i requisiti della convenzione: se la persona privata della libertà ai sensi del diritto penale, del diritto processuale penale o del diritto degli stranieri non vuole informare i congiunti/le persone a lei legate, questa decisione è rispettata dal diritto svizzero e ai congiunti non è offerto alcun rimedio giuridico per chiedere a un tribunale di esaminare il rifiuto dell’informazione.
Come già illustrato, per creare la rete è necessaria una base nel diritto svizzero. In tale base
– è prevista una legge d’introduzione della convenzione – devono essere stabiliti anche il funzionamento della rete e le possibilità di ricorso dei congiunti. Il progetto di legge d’introduzione prevede quindi la possibilità per i congiunti di indirizzare una richiesta di informazioni al servizio di coordinamento centrale della Confederazione. Se è possibile stabilire il luogo in cui si trova la persona cercata, la richiesta è sottoposta al servizio di coordinamento centrale. Se quest’ultimo si rifiuta di informare i richiedenti, in primo luogo conferma che la persona non è sparita e in secondo luogo comunica mediante decisione di non poter rilasciare altre informazioni. Secondo le norme generali dell’organizzazione giudiziaria federale è possibile presentare ricorso contro questa decisione. Con la nuova legge d’introduzione è quindi soddisfatto il requisito della convenzione di prevedere un rimedio giuridico. Al tempo stesso, sostanzialmente non si interviene nel sistema svizzero, che protegge i diritti della personalità delle persone incarcerate.
e. Ritardo o intralcio delle procedure (art. 22 della convenzione)
Con l’articolo 22, la convenzione obbliga gli Stati Parte a procedere, a titolo preventivo e repressivo, contro il fatto di ritardare o ostacolare i rimedi previsti, di omettere la registrazione nonché di negare informazioni in modo ingiustificato. L’ordinamento giuridico svizzero soddisfa già questo requisito. Quali garanzie minime, l’articolo 29 Cost. sancisce tra l’altro il divieto di negare e ritardare la giustizia. Questo principio è concretizzato nella legislazione pertinente. Sono applicabili tra l’altro anche norme disciplinari e penali (in particolare art. 312 CP).
3.5. Protezione dei dati
L’articolo 19 della convenzione riguarda l’utilizzazione di dati personali. Il nocciolo della disposizione è l’obbligo di assicurare che i dati raccolti nell’ambito della ricerca di una persona sparita siano utilizzati unicamente per rintracciare tale persona. L’utilizzazione dei dati deve sempre essere conforme ai diritti dell’uomo. Le disposizioni sulla protezione dei dati nel diritto svizzero corrispondono a questi requisiti: l’articolo 13 capoverso 2 Cost. stabilisce già che ogni persona è protetta da un impiego abusivo dei suoi dati. Per le autorità federali, l’articolo 4 capoverso 3 della legge sulla protezione dei dati (LPD37) stabilisce che i dati possono essere trattati soltanto per lo scopo indicato all’atto della loro raccolta o previsto da una legge. Le altre disposizioni dettagliate riguardanti il trattamento dei dati, la rettifica, la cancellazione nonché i diritti d’informazione e consultazione (cfr. per i principi art. 4 e 16 segg. LPD) assicurano che il trattamento dei dati non comporti un’ingerenza ingiustificata nei diritti fondamentali. Per il previsto servizio di coordinamento della Confederazione, il disegno di legge d’introduzione menziona espressamente i requisiti in materia di protezione dei dati (cfr. sotto 4.1). Le disposizioni per le autorità cantonali scaturiscono dalle relative leggi cantonali sulla protezione dei dati.
3.6. Formazione
Quale misura preventiva, l’articolo 23 della convenzione chiede che le persone che nella loro funzione ufficiale potrebbero entrare in contatto con casi di sparizione forzata siano formate adeguatamente. L’attuazione del modello «rete» consente di assicurare che i servizi
37 Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati, RS 235.1.