Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/30: Convenzione delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata del 20 dicembre 2006 · 33 pagine
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anni dall’adozione. Una contestazione dopo questi termini è però possibile – analogamente agli articoli 256c, 260c e 263 CC – se motivi importanti giustificano il ritardo42. Rientrano in questa categoria le adozioni in seguito a sparizione forzata. Come richiesto all’articolo 25 capoverso 5 della convenzione, il diritto svizzero attribuisce la massima priorità al bene del bambino: l’avvio di una procedura di annullamento dell’adozione può essere respinto se il bene del bambino sarebbe seriamente compromesso da un annullamento dell’adozione. Il diritto svizzero è quindi compatibile con la convenzione anche in questo punto.
Per quanto riguarda le adozioni internazionali, alla Svizzera si applica la convenzione del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (Convenzione dell’Aia; RS 0.211.221.31143), il cui articolo 4 lettera c numero 2 e lettera d numero 3 prevede che il consenso a un’adozione sia stato prestato liberamente, nelle forme legalmente stabilite e per iscritto. Un’adozione in seguito a sparizione forzata costituisce quindi un motivo per annullare un’adozione.
Il diritto svizzero è pertanto compatibile con la convenzione anche in questo punto.
3.9. Disposizioni istituzionali
a Istituzione di un Comitato (art. 26 – 28 della convenzione)
Gli articoli 26 – 28 della convenzione prevedono l’istituzione di un Comitato sulle sparizioni forzate. Il Comitato è formato da dieci esperti indipendenti e di riconosciuta competenza, eletti tenendo conto della distribuzione geografica degli Stati Parte. L’articolo 26 della convenzione disciplina i dettagli dell’elezione, la durata del mandato e le risorse. L’articolo 27 della convenzione prevede che dopo almeno quattro anni e non oltre sei anni dall’entrata in vigore della convenzione gli Stati Parte valutino il funzionamento del Comitato per consentire adeguamenti sulla scorta delle prime esperienze. L’articolo 28 della convenzione obbliga il Comitato a cooperare con tutti gli organi pertinenti, gli uffici, le agenzie specializzate e i fondi delle Nazioni Unite nonché con le istituzioni internazionali e statali pertinenti e a coordinarsi in particolare con gli organi dei Patti ONU I e II.
b Obblighi degli Stati (art. 29 della convenzione)
L’articolo 26 capoverso 9 della convenzione obbliga gli Stati Parte a cooperare con il Comitato. Per quanto riguarda il meccanismo di vigilanza, la convenzione è molto snella: a differenza di altre convenzioni delle Nazioni Unite non prevede rapporti periodici. Secondo l’articolo 29 della convenzione, gli Stati sono tenuti unicamente a sottoporre, due anni dopo l’entrata in vigore della convenzione, un rapporto sulle misure di attuazione adottate. Il Comitato è autorizzato a esaminare il rapporto e, se del caso, formulare raccomandazioni. Secondo l’articolo 29 capoverso 4 della convenzione, il Comitato può inoltre chiedere agli Stati Parte di fornire informazioni supplementari sull’attuazione della convenzione. In un certo senso è così istituita una procedura di rapporti ad hoc.
c Procedure davanti al Comitato (art. 30 – 36 della convenzione)
Gli articoli 30 – 34 della convenzione disciplinano le procedure davanti al Comitato. Si distinguono procedure applicabili a tutti gli Stati Parte (art. 30, 33 e 34 della convenzione) e procedure che richiedono una dichiarazione preliminare dello Stato Parte, con cui questi riconosce la competenza del Comitato per tale procedura (art. 31 e 32 della convenzione). L’articolo 35 della convenzione stabilisce che il Comitato è competente unicamente per i casi che hanno avuto inizio dopo l’entrata in vigore della convenzione per lo Stato in questione: è
42 Cfr. in proposito DTF 112 II 298 seg. 43 Convenzione dell’Aia del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, RS 0.211.221.311.