Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/30: Convenzione delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata del 20 dicembre 2006 · 33 pagine
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sensi dell’articolo 115 CPP. Nel procedimento penale possono così far valere, in qualità di accusatore privato, diritti propri, compreso il diritto di ricorso.
In questo settore, il diritto svizzero è compatibile con la convenzione.
c. Obbligo di tenere registri e verbali (art. 17 cpv. 3 della convenzione)
Secondo l’articolo 17 capoverso 3 della convenzione, gli Stati Parte devono assicurare che siano compilati e aggiornati uno o più registri ufficiali e/o verbali ufficiali sulle persone private della libertà. Questi documenti devono essere prontamente messi a disposizione, su richiesta, di qualsiasi autorità giudiziaria o altra autorità o istituzione competente autorizzata dalla legge. Lo scopo di questa disposizione è da un lato di poter fornire informazioni rapidamente sul luogo in cui si trova la persona cercata e dall’altro di assicurare che la sua sorte sia rintracciabile («diritto alla verità», in particolare anche per i congiunti). A tal fine, la convenzione stabilisce le informazioni minime che devono essere registrate – nei registri o nei verbali. Essa non prescrive tuttavia quali dati devono essere iscritti nei registri e quali nei verbali. La situazione giuridica in Svizzera si presenta come segue.
- Verbali: attualmente in Svizzera i verbali sono tenuti perlopiù a livello cantonale e
decentrato, e cioè presso le relative istituzioni. Sussistono divergenze quanto alle modalità di tenuta concrete, come ha rivelato tra l’altro l’indagine tecnica. È tuttavia presumibile che i dati fondamentali previsti all’articolo 17 capoverso 3 della convenzione siano già iscritti nei verbali. Ai fini della massima trasparenza, la legge d’introduzione prevista (cfr. 4.1.b sotto) sancirà tuttavia l’obbligo per le autorità di registrare tutti i dati richiesti a partire dall’entrata in vigore della convenzione.
- Tenuta di registri: oggi in Svizzera non esiste un registro unitario che enumeri tutti i casi
di privazione della libertà. Alcune informazioni sui casi di privazione della libertà possono essere estratte dai registri esistenti (sistema d’informazione VOSTRA sul casellario giudiziale, sistema d’informazione centrale sulla migrazione SIMIC, ecc.). In altri settori, come il diritto di protezione degli adulti, le autorità sono tenute, in caso di ricorso, a fornire a un’autorità centrale tutte le informazioni. Non esiste neanche un sistema centralizzato di ricerca delle persone sparite. Chi cerca un proprio caro si rivolge a vari servizi: a livello cantonale tra l’altro ai posti di polizia locali, a livello federale al servizio Ricerche di persone disperse dell’Ufficio federale di polizia nonché a vari servizi non statali, tra cui il servizio di ricerca della Croce Rossa Svizzera. Tra i servizi statali e privati esiste una cooperazione informale, ma non istituzionalizzata. Per raggiungere l’obiettivo di protezione della convenzione, e cioè per poter dire in modo rapido e affidabile ai congiunti, in caso di sospetto di sparizione forzata, se una persona è stata privata della libertà, in Svizzera s’impongono quindi dei provvedimenti.
L’obiettivo potrebbe essere raggiunto con la creazione di un registro centrale dei casi di privazione della libertà. Nella risposta alla mozione Burkhalter (05.3773) concernente una «banca dati centralizzata relativa ai detenuti» il Consiglio federale si era già occupato di una questione analoga in un altro contesto (perseguimento penale più efficiente) e aveva rilevato che stando alle stime dell’epoca per la Confederazione un registro del genere comporterebbe spese d’investimento pari a circa 1,1 milioni di franchi nonché spese annue di 700 000 franchi. Per i Cantoni le spese si aggirerebbero sui 2,6 milioni di franchi all’anno. Il Consiglio federale aveva ritenuto il rapporto costi-benefici sfavorevole; tale progetto non è quindi mai stato avviato. Nel presente contesto, oltre ai casi di privazione della libertà di diritto penale dovrebbero essere iscritte nel registro centrale anche tutte le altre forme di privazione della libertà (misure di protezione degli adulti, carcerazione amministrativa, misure disciplinari militari). Vanno quindi messi in conto costi nettamente più alti di quelli preventivati all’epoca. I servizi di ricerca esistenti stimano che le richieste che riguardano persone private della libertà non superino due dozzine all’anno. Visto il