Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/30: Convenzione delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata del 20 dicembre 2006 · 33 pagine

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di cooperazione anche nell’ambito dell’assistenza alle vittime di sparizione forzata (in merito alla protezione delle vittime cfr. 3.7).

g. Garanzia di non-refoulement (art. 16 della convenzione)

L’articolo 16 della convenzione prevede espressamente che nessuna persona può essere espulsa, respinta, consegnata o estradata verso uno Stato in cui vi è il pericolo di sparizione forzata. Quest’obbligo è conforme al diritto svizzero vigente. Si distinguono le seguenti costellazioni.

- Estradizione ed espulsione: per le estradizioni, l’articolo 2 lettera a AIMP stabilisce che

una domanda di estradizione è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all’estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU e del Patto ONU II oppure, secondo la lettera d, presenti altre gravi deficienze o sia inesistente24. Anche senza la ratifica della convenzione, l’estradizione di una persona che potrebbe essere vittima di sparizione forzata è quindi inammissibile. Per quanto riguarda l'espulsione di cittadini svizzeri, l’articolo 25 capoverso 1 Cost. sancisce un divieto assoluto.

- Respingimento e consegna o rinvio forzato: nel diritto svizzero, le espressioni

respingimento o consegna verso un altro Stato menzionate all’articolo 16 della convenzione rientrano nella nozione di «rinvio forzato» e comprendono l’interruzione forzata della permanenza di stranieri. L’articolo 25 capoverso 3 Cost. prevede il divieto globale di rinvio forzato di una persona in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di punizione o trattamento crudeli o inumani. Questo divieto di rinvio forzato si ritrova anche nell’articolo 3 CEDU e in numerosi trattati bilaterali e multilaterali (cfr. anche art. 3 della Convenzione sulla tortura. In virtù del carattere assoluto dell’articolo 3 CEDU, non sottostà a deroghe e limitazioni neanche per le persone accusate di un crimine25. Il divieto di rinvio forzato è completato dal divieto di respingere i rifugiati di cui all’articolo 25 capoverso 2 Cost. Questo principio di non-refoulement, ancora anche all’articolo 33 della Convenzione sui rifugiati26 e all’articolo 5 capoverso 1 della legge sull’asilo (LAsi27), rientra nel diritto consuetudinario internazionale con carattere vincolante28.

- Determinazione delle «fondate ragioni»: l’articolo 16 capoverso 2 della convenzione

stabilisce come devono essere determinate le ragioni fondate menzionate al capoverso 1, che portano a credere che sussiste il pericolo di sparizione forzata. Le autorità competenti devono includere nelle loro considerazioni, se del caso, l’esistenza nello Stato interessato di una situazione consolidata di estese, flagranti o massicce violazioni dei diritti dell’uomo o di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario. Quest’obbligo corrisponde all’articolo 3 capoverso 2 della Convenzione sulla tortura, che la Svizzera ha già ratificato. Per quanto riguarda l’espulsione e l’allontanamento degli stranieri, in Svizzera le autorità chiamate ad applicare il diritto rispettano le garanzie di protezione dell’articolo 3 CEDU (principio di non-refoulement). Dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo scaturisce che occorre tener conto del «rischio effettivo» di trattamento disumano29. Il rischio effettivo si riferisce a un «pericolo obiettivo» di essere sottoposti a un trattamento che viola l’articolo 3 CEDU.

24 Per procedura s’intende non solo le norme di diritto che disciplinano lo svolgimento della procedura all’estero, bensì anche la loro applicazione pratica: FF 1976 II 465, ad art. 2 – 4. 25 Cfr. p. es. Corte europea dei diritti dell’uomo nella causa D. Soering contro Gran Bretagna del 7 luglio 1989, Ser.A. n. 161 § 89, Corte europea dei diritti dell’uomo nella causa Chahal contro Gran Bretagna del 15 novembre 1996, CourEDH 1996-V, n. 79 segg. 26 Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati, RS 0.142.30. 27 Legge del 26 giugno 1998 sull’asilo, RS 142.31. 28 P. es. DTF 111 Ib 70. 29 Corte europea dei diritti dell’uomo, EZAR, 933 n. 1 § 111 = EuGRZ 1989, 314; EZAR 933 Nr. 3 § 113.