Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/30: Convenzione delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata del 20 dicembre 2006 · 33 pagine
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sorte di una persona comprende quindi anche il «rifiuto di riconoscere la privazione della libertà»47, menzionato espressamente nella convenzione.
- Qualifica del rifiuto dell’informazione: un rifiuto dell’informazione deve essere qualificato
per poter definire meglio la cerchia dei potenziali autori. La punibilità del rifiuto scaturisce da un lato dall’infrazione a un obbligo giuridico, e cioè della lesione di un interesse pubblico o privato protetto dalla legge48. Dall’altro un rifiuto rientra nella fattispecie anche se avviene su mandato dello Stato e di conseguenza sussiste una legame tra l’autore e il potere statale. L’autore partecipa quindi a un’azione criminale contraddistinta appunto dall’abuso di tale potere.
d Privazione della protezione della legge
La privazione della libertà seguita dal rifiuto di fornire informazioni sulla sorte o sul luogo in cui si trovi la persona fa sì che questa persona sia privata della protezione della legge.
Una persona è sottratta alla protezione della legge se una privazione della libertà inizialmente conforme ai requisiti della legge non è più legale poiché si protrae oltre la durata prevista dalle norme nazionali o internazionali (in questo senso il testo di legge francese parla di «période prolongée»)49. È il caso ad esempio se la detenzione non viene di proposito comunicata al tribunale entro il termine prescritto dalla legge50. La fattispecie non sussiste invece se la privazione della libertà segue la sequenza delle tappe procedurali secondo la legge (cfr. tra l’altro art. 215, 219,224 e 225 CPP), anche se all’inizio per un breve periodo non è ancora approvata da un giudice. Se la privazione della libertà è illegale sin dall’inizio, anche la privazione della protezione della legge sussiste sin dall’inizio.
La privazione della protezione della legge rientra nelle intenzioni dell’autore, indipendentemente dal fatto che partecipi all’atto della privazione della libertà stesso o al rifiuto di qualsiasi informazione sulla sorte della persona o sul luogo in cui si trovi.
e Punizione
La pena da 1 a 20 anni proposta nel nuovo articolo 185bis CP corrisponde alla comminatoria della pena per la presa d’ostaggio (art. 185 CP) o il sequestro di persona e il rapimento in circostanze aggravanti (art. 184 CP)51. La pena minima di un anno corrisponde inoltre alla pena nei casi meno gravi di crimine contro l’umanità (art. 264a cpv. 3 CP).
La fattispecie penale della sparizione forzata è molto grave già di per sé: come descritto, la sparizione forzata mira a negare l’esistenza di una persona e ha ampie ripercussioni, dal momento che la persona è di fatto sottratta alle garanzie dello Stato di diritto.
Non è necessario introdurre una forma attenuata di sparizione forzata. In questo contesto, le norme della parte generale del codice penale (in particolare art. 48 lett. d e 48 lett. a cifra 4 CP) sono sufficienti. Per lo stesso motivo, il Parlamento ha rinunciato a una clausola attenuante per la fattispecie penale del crimine contro l’umanità (art. 264a cpv. 1 lett. e CP). Non deve essere introdotta neanche una fattispecie qualificata. Con l’articolo 264a capoverso 1 lettera e CP sussiste già una fattispecie qualificata, se la sparizione forzata è commessa nell’ambito di un crimine contro l’umanità.
47 Allo stesso modo, lo Statuto di Roma parla di rifiuto di riconoscere la privazione della libertà. 48 Si è optato per questa soluzione anche nell’ambito dell’attuazione dello Statuto di Roma nel diritto tedesco. Cfr. §7 capoverso 1, ch. 7, Völkerstrafgesetzbuch (Deutschland). 49 Per un’interpretazione identica dello Statuto di Roma, cfr. Boot/Dixon/Hall, Crimes against humanity, in Triffterer, Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court - Observers' Notes, Article by Article, Second Edition, München, ad art. 7, n. 133, pag. 271. 50 Per un’interpretazione simile della fattispecie penale della privazione della libertà, cfr. Delnon/Rüdy, Basler Kommentar, Strafrecht II, Basilea 2007, N 12, 21 e 22 con l’articolo 183. 51 Delnon/Rüdy, Basler Kommentar, Strafrecht II, Basel 2007, N 25 zu Art. 184.