Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/30: Convenzione delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata del 20 dicembre 2006 · 33 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo

4.3. Criminalizzazione degli atti preparatori punibili

Visti il genere e la gravità di questo reato, la sparizione forzata assomiglia alla presa d’ostaggio (art. 185 CP). Per questo motivo dovrebbe essere inserita nel catalogo dei reati oggetto di atti preparatori punibili secondo l’articolo 260bis capoverso 1 CP. Vi figurano anche le fattispecie del sequestro di persona o del rapimento, di cui la sparizione forzata costituisce una fattispecie qualificata.

Di norma, inoltre, i casi di sparizione forzata sono pianificati e presuppongono che gli autori agiscano congiuntamente. Con la criminalizzazione degli atti preparatori punibili è possibile contemplare ad esempio atti preparatori di un rapimento o un’incarcerazione di persone sparite (p. es. la creazione di luoghi di detenzione segreti). Vi rientrano anche misure organizzative volte a occultare il fatto che la persona sparita è stata privata della libertà.

4.4. Modifica del codice penale militare

Analogamente al codice penale, è previsto l’inserimento di una nuova disposizione contro la sparizione forzata nel codice penale militare (CPM52) (art. 151d). Inoltre sulla falsariga dell’articolo 260bis capoverso 1 CP il catalogo dei reati che possono essere oggetto di atti preparatori punibili (art. 171b cpv. 1 CPM) è completato con un rimando alla disposizione contro la sparizione forzata, e cioè all’articolo 151d CPM. Per queste modifiche si rimanda ai commenti precedenti53.

4.5. Rafforzamento degli strumenti d’inchiesta

Come l’articolo 185 CP, l’articolo 185bis CP (Presa d’ostaggio) deve essere menzionato nell’elenco dei reati per cui possono essere ordinate la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (art. 269 cpv. 2 CPP54) o un’inchiesta mascherata (art. 286 cpv. 2 CPP).

Lo stesso vale per la procedura penale militare. Come l’articolo 151c CPM (Presa d’ostaggio), anche il nuovo articolo 151d CPM deve essere menzionato nell’elenco dei reati per cui può essere ordinata la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (art. 70 cpv. 2 PPM55). Per l’inchiesta mascherata, che segnatamente rientra nel campo di applicazione dell’articolo 73a PPM, non è invece necessario alcun adeguamento, dal momento che questo articolo rimanda all’articolo 70 PPM menzionato.

4.6. Altri adeguamenti del codice penale

Come il rapimento o la presa d’ostaggio, la sparizione forzata deve essere menzionata nell’elenco dei reati che possono essere puniti con l’internamento a vita, fintantoché sono soddisfatte le altre condizioni di cui all’articolo 64 capoverso 1bis CP.

5. Riconoscimento della procedura facoltativa di ricorso

La Svizzera deve chiedersi se con la ratifica intende anche rilasciare una dichiarazione concernente la competenza del Comitato secondo gli articoli 31 e 32 della convenzione. Finora 15 Paesi hanno riconosciuto la competenza del Comitato per la procedura facoltativa di comunicazione e 16 Paesi la competenza per le procedure degli Stati. Oltre ad alcuni Stati

52 Codice penale militare del 13 giugno 1927, RS 321.0. 53 Cfr. cap. 3.1 e 3.2. 54 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007, RS 312.0. 55 Procedura penale militare del 23 marzo 1979, RS 322.1.