Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/30: Convenzione delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata del 20 dicembre 2006 · 33 pagine

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Il capoverso 6 dell’articolo 24 della convenzione obbliga gli Stati ad adottare misure per lo status giuridico delle persone di cui ancora si ignori la sorte. L’ordinamento giuridico svizzero non contempla uno status specifico per le «persone sparite» ai sensi della convenzione, vi è tuttavia la possibilità di una dichiarazione di scomparsa (art. 35 segg. Codice civile, CC41).

L’articolo 24 capoverso 7 della convenzione esorta inoltre gli Stati a garantire il diritto di formare associazioni che si occupano di ricostruire i fatti e assistere le vittime di sparizione forzata. La libertà di associazione è totalmente garantita all’articolo 23 Cost. e concretizzata all’articolo 60 segg. CC. In Svizzera è quindi possibile costituire associazioni ai sensi dell’articolo 24 della convenzione in qualsiasi momento. Per la Svizzera non sono necessarie altre misure di attuazione.

3.8. Protezione speciale dei bambini

L’articolo 25 della convenzione colma una lacuna nel diritto internazionale vigente, garantendo ai bambini una speciale protezione nel contesto della sparizione forzata. In primo luogo gli Stati sono tenuti a punire l’allontanamento illegale di bambini nonché a prevedere procedure di revisione delle adozioni. In secondo luogo essi devono adottare misure per restituire i bambini vittime di sparizione forzata alle loro famiglie d’origine. In tutti i casi, secondo l’articolo 25 capoverso 5 della convenzione la priorità va all’interesse del bambino.

a Criminalizzazione dell’allontanamento illegale di bambini (art. 25 cpv. 1 della

convenzione)

Per proteggere in modo mirato i bambini, la convenzione chiede in particolare che gli Stati Parte puniscano l’allontanamento illegale di bambini vittime di sparizione forzata nonché la falsificazione, l’occultamento o la distruzione di documenti attestanti la vera identità dei bambini.

L’ordinamento giuridico svizzero soddisfa già questi requisiti: in caso di allontanamento illegale di bambini sono applicabili varie disposizioni del codice penale: l’articolo 183 capoverso 2 CP protegge espressamente i minori di 16 anni dal rapimento. Inoltre l’articolo 220 CP punisce la sottrazione di minorenne e il rifiuto di restituire un minorenne alla persona che esercita l’autorità parentale. Infine l’articolo 219 CP contempla i casi di chi espone a pericolo lo sviluppo fisico o psichico di un minorenne violando il dovere di assistenza o educazione. I documenti che attestano la vera identità di una persona devono inoltre essere considerati atti la cui falsificazione o soppressione (compresa la distruzione) è punibile secondo gli articoli 251 – 255 CP. Anche i documenti stranieri rientrano nel campo di applicazione di queste disposizioni.

b Requisiti della procedura di adozione (art. 25 cpv. 2 – 5 della convenzione)

Secondo l’articolo 25 capoverso 4 della convenzione, gli Stati Parte che riconoscono sistemi di adozione o altre forme di collocamento di bambini devono prevedere procedimenti legali per rivedere le misure adottate in materia di adozione o collocamento e, se del caso, per annullare l’adozione o il collocamento di bambini vittime di sparizione forzata.

L’articolo 268a CC prevede un obbligo d’indagine globale per le autorità prima di concedere un’adozione. Secondo l’articolo 269 segg. nCC, un’adozione può essere contestata davanti a un tribunale se, senza motivo legale, non è stato richiesto il consenso. La possibilità di contestazione è quindi offerta tra l’altro ai genitori biologici a cui il bambino è stato sottratto illegalmente. Nell’ottica dell’interesse del bambino, per la contestazione di un’adozione sono previsti termini fissi: sei mesi dalla scoperta del motivo di contestazione e, in ogni caso, due

41 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907, RS 210.