Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/30: Convenzione delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata del 20 dicembre 2006 · 33 pagine
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numero esiguo di domande attese, la creazione di un registro centrale per tutte le forme di privazione della libertà appare quindi sproporzionata dal profilo tecnico, finanziario e pratico.
Sulla scorta di queste considerazioni si è quindi optato per la creazione di una «rete»: la convenzione parla espressamente della tenuta di «uno o più registri e/o verbali». L’obiettivo di protezione può quindi essere raggiunto anche con una registrazione decentrata dei dati. Come già illustrato, a causa dell’organizzazione decentrata e della mancanza di interconnessione in Svizzera vi sono però alcune difficoltà nel rispondere alle richieste in tempo utile. Per colmare le lacune esistenti bisogna quindi introdurre un meccanismo di strutturazione delle richieste. Per creare una «rete», sia la Confederazione che i Cantoni devono designare un servizio di coordinamento ciascuno. Se sussiste un sospetto di sparizione forzata e occorre quindi appurare il luogo in cui si trova una persona, il servizio di coordinamento della Confederazione contatta i servizi di coordinamento cantonali. Questi ultimi verificano nei registri cantonali o mediante contatti con le autorità competenti se la persona cercata si trova in stato di privazione della libertà sul territorio cantonale. I servizi di coordinamento cantonali comunicano al più presto al servizio di coordinamento della Confederazione se sono riusciti ad appurare il luogo in cui si trova la persona. È così assicurato un flusso di informazioni efficiente e affidabile all’interno delle strutture esistenti in Svizzera. Per creare la rete è necessaria una base nel diritto svizzero.
d. Accesso a informazioni sulla privazione della libertà (art. 18 e 20 della convenzione)
Secondo la convenzione (art. 18), gli Stati Parte devono fornire a tutte le persone che hanno un interesse legittimo, ad esempio i congiunti di una possibile vittima di sparizione forzata, informazioni ben definite sulle circostanze della privazione della libertà (in particolare il momento e il luogo della privazione della libertà nonché il nome dell’autorità che l’ha ordinata). L’articolo 20 capoverso 1 della convenzione prevede tuttavia la possibilità – a patto che la persona cercata non sia sottratta alla protezione del diritto – di negare informazioni a severe condizioni, in particolare per tutelare la sfera privata o la sicurezza della persona detenuta oppure un’indagine penale in corso. In tal caso, secondo la convenzione (art. 20 cpv. 2) deve essere garantito il diritto a un rimedio giuridico. Oggi l’ordinamento giuridico svizzero prevede vari diritti d’informazione.
- Nell’ambito del diritto penale, secondo l’articolo 214 CPP, in caso di arresto le autorità
penali sono tenute a informare i congiunti, a meno che lo scopo dell’istruzione non lo impedisca o l’interessato non vi si opponga espressamente. Nell’ambito dell’esecuzione della pena, le autorità non sono invece tenute a informare spontaneamente i congiunti o altre persone. Le richieste di informazioni possono essere respinte se il rilascio dell’informazione è incompatibile con il diritto all’autodeterminazione e alla sfera privata della persona arrestata. In caso di rifiuto dell’informazione, il diritto penale non prevede tuttavia alcun rimedio.
- L’accesso a informazioni in caso di privazione della libertà a scopo di assistenza è già
previsto dalla legge. Se l’interessato vuole tener segreti alcuni fatti, il tribunale può limitare i diritti di parte degli altri partecipanti al procedimento, il che può portare a una limitazione del diritto dei congiunti di essere sentiti. Ciò è però ammissibile secondo la convenzione (art. 20 cpv. 1 della convenzione). Siccome i congiunti possono comparire quali parti nel procedimento (art. 439 nCC) è garantito un diritto d’informazione compatibile con la convenzione.
- Il diritto degli stranieri obbliga i Cantoni a provvedere ad avvisare una persona in Svizzera
designata dallo straniero incarcerato (art. 81 cpv. 1 LStr). Da ciò non si può tuttavia dedurre un diritto all’informazione.