Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/30: Convenzione delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata del 20 dicembre 2006 · 33 pagine
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non deve tuttavia essere menzionato nella legge, bensì designato dal Consiglio federale. La legge attribuisce inoltre al Consiglio federale la competenza di disciplinare gli ulteriori dettagli concernenti il funzionamento della rete, in particolare le modalità di cooperazione con i Cantoni nonché i termini e i canali di comunicazione. La legge stabilisce che questo compito deve essere svolto con la partecipazione dei Cantoni.
Gli articoli 5 e 6 della legge d’introduzione costituiscono la base giuridica per l’inoltro e il trattamento delle richieste di informazioni. La condizione preliminare per avviare una ricerca nella rete è una richiesta di informazioni presentata da una persona che segnala la scomparsa di una persona a essa legata o ha un interesse degno di protezione e presume una sparizione forzata. La nozione di persona a essa legata va interpretata ai sensi della convenzione. Oltre ai congiunti vi rientrano anche altre persone che, dati i loro rapporti stretti con la persona detenuta, hanno un interesse legittimo alle informazioni, ad esempio il rappresentante legale. La richiesta deve essere motivata, in modo da consentire al servizio di coordinamento della Confederazione di escludere che si tratti di una richiesta abusiva. L’articolo 5 stabilisce che la richiesta va immessa nella rete se vi sono elementi che fanno ritenere che la persona cercata sia stata privata della libertà. A tal fine, il servizio di coordinamento della Confederazione comunica ai servizi di coordinamento cantonali il nome, la data di nascita e la nazionalità della persona cercata. L’articolo 5 capoverso 4 della legge d’introduzione stabilisce che i Cantoni devono comunicare al più presto al servizio di coordinamento della Confederazione se la persona cercata è stata privata o meno della libertà.
L’articolo 6 della legge d’introduzione rappresenta l’elemento centrale per attuare i diritti d’informazione dei congiunti e delle persone legate alla persona sparita. Le disposizioni si orientano ai valori del diritto vigente, che prevedono il rispetto dei diritti della personalità delle persone incarcerate e in particolare il rispetto di un rifiuto di rilasciare informazioni. L’articolo 6 della legge d’introduzione stabilisce pertanto che la persona cercata sia informata della ricerca. Se acconsente al rilascio di informazioni, queste informazioni sono trasmesse al richiedente. Se non acconsente, la legge crea la base affinché si possa comunicare ai richiedenti che la persona cercata non è sparita ai sensi della convenzione. Questa disposizione va al di là del diritto vigente, nel senso che consente eventualmente di concludere che la persona possa essere stata sottoposta a privazione della libertà. Al tempo stesso questa disposizione costituisce però il minimo per soddisfare il requisito della convenzione di non lasciare i congiunti nell’incertezza sulla sorte dei loro cari. Con il rimando all’articolo 20 capoverso 2 della convenzione, l’articolo 6 assicura inoltre che possano essere rispettati anche gli interessi delle autorità di perseguimento penale. L’obiettivo di protezione della convenzione prevede che la ricerca si limiti alle istituzioni che esercitano una forma di privazione della libertà in istituto chiuso.
L’articolo 6 capoverso 3 della legge d’introduzione stabilisce che il servizio di coordinamento conferma mediante decisione l’impossibilità di rilasciare altre informazioni. Secondo l’articolo 7 della legge d’introduzione, la protezione giuridica si orienta alle disposizioni generali dell’organizzazione giudiziaria, secondo le quali tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale. Sono così soddisfatti i requisiti della convenzione, secondo cui deve esistere un rimedio giuridico.
d Protezione dei dati
L’articolo 8 della legge d’introduzione descrive le condizioni a cui il servizio di coordinamento della Confederazione può trattare dati personali. Il trattamento di tali dati è ammesso a patto che sussista una relazione con la persona privata della libertà e che ciò sia necessario per l’adempimento dei compiti del servizio di coordinamento. Per i dati personali degni di particolare protezione, l’articolo 8 della legge d’introduzione rimanda all’articolo 18 della convenzione, che contiene già un catalogo di dati concreti. L’articolo 8 costituisce inoltre la base giuridica per tenere una collezione di dati ai sensi dell’articolo 3 lettera g LPD. Sulla