Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/30: Convenzione delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata del 20 dicembre 2006 · 33 pagine
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e. Estradizione (art. 13 della convenzione)
L’articolo 13 capoverso 1 della convenzione chiede, ai fini dell’estradizione, la «depoliticizzazione» del reato di sparizione forzata. Lo scopo è di impedire che gli Stati Parte possano controbattere a una domanda di estradizione che la sparizione forzata costituisce un reato politico. La Svizzera ha già ratificato vari trattati contenenti tale clausola20. La disposizione è direttamente applicabile e prevale sul diritto nazionale21.
Siccome la Svizzera non subordina l’estradizione all’esistenza di un trattato, alla Svizzera non si applica l’articolo 13 capoverso 4 della convenzione, bensì il capoverso 5, secondo cui la sparizione forzata deve essere riconosciuta come reato per il quale gli Stati Parte si concedono reciprocamente l’estradizione. Anche qui non vi è alcuna necessità di intervento dato che le disposizioni sono direttamente applicabili e prevalgono sul diritto nazionale22. Occorre inoltre segnalare l’articolo 3 capoverso 1 AIMP, che limita il campo di applicazione della deroga per i reati politici. La corrispondente giurisprudenza del Tribunale federale è restrittiva, in particolare nell’ambito dell’applicazione del principio di proporzionalità23.
L’articolo 13 capoverso 6 della convenzione contiene una clausola standard concernente le modalità di estradizione nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e stabilisce che l’estradizione è soggetta alla legislazione dello Stato Parte richiesto o ai trattati di estradizione. Ciò è già previsto nell’ordinamento giuridico svizzero: le estradizioni sono attuate secondo i trattati bilaterali e multilaterali vigenti nonché le disposizioni pertinenti dell’AIMP. Le persone sono così protette da procedure che non assicurano loro una protezione minima.
L’articolo 13 capoverso 7 della convenzione contiene una tipica clausola di non discriminazione: se vi sono motivi di credere che la domanda di estradizione è stata avanzata principalmente allo scopo di perseguire una persona a causa del sesso, della razza, della religione, della nazionalità, dell’origine etnica, delle opinioni politiche o della sua appartenenza a un particolare gruppo sociale, lo Stato richiesto può rifiutare la cooperazione. In questo modo si evita che lo Stato richiesto sostenga procedure in cui al presunto autore non è concessa una protezione sufficiente. In virtù di questa norma, le domande di assistenza giudiziaria possono essere esaminate non solo secondo il genere di reato, bensì anche secondo il motivo della domanda, il che consente di evitare abusi.
f. Cooperazione internazionale in materia di assistenza giudiziaria (art. 14 e 15 della
convenzione)
L’articolo 14 capoverso 1 della convenzione sancisce l’obbligo di cooperazione che si ritrova solitamente negli strumenti internazionali relativi all’assistenza giudiziaria in materia penale. Questa disposizione non comporta alcun bisogno di attuazione per la Svizzera. L’articolo 14 capoverso 2 della convenzione stabilisce che l’assistenza giudiziaria sottostà al diritto contrattuale applicabile nonché alla legislazione nazionale. Per quanto concerne l’applicazione del diritto svizzero, la concessione dell’assistenza giudiziaria può essere subordinata totalmente o parzialmente alle condizioni definite nell’articolo 80p AIMP. Il principio della specialità secondo l’articolo 67 AIMP tutela la persona interessata dalla domanda di assistenza giudiziaria. L’articolo 15 della convenzione sancisce inoltre l’obbligo
20 Cfr. segnatamente art. 1 segg. della Convenzione europea del 27 gennaio 1977 per la repressione del terrorismo, RS 0.353.3; art. 14 della Convenzione internazionale del 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo, RS 0.353.22. 21 L’art. 1 cpv. 1 AIMP stabilisce il primato delle convenzioni internazionali che, per principio, prevalgono sul diritto interno, fatte salve disposizioni di quest’ultimo più favorevoli alla cooperazione. Cfr. DTF 137 IV 33, in particolare consid. 2.2.2 pag. 40 seg. In merito alla dottrina prevalente: Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Troisième édition, 2009, ch. 737, pag. 693 e giurisprudenza citata. 22 Cfr. nota 21 sopra. 23 Robert Zimmermann (cfr. sopra), pag. 567 segg.