Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/30: Convenzione delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata del 20 dicembre 2006 · 33 pagine

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nazionale il 24 novembre 2009 e dal Consiglio degli Stati il 2 marzo 2011. Il 1° marzo 2010, inoltre, vari parlamentari e rappresentanti di organizzazioni non governative hanno consegnato al Consiglio federale una petizione, sostenuta da 9 000 firme, che rivendica l’adesione immediata alla convenzione.

b Posizione del Consiglio federale

Il Consiglio federale considera la sparizione forzata un crimine grave. Questa convinzione ha indotto il Consiglio federale a firmare la convenzione il 19 gennaio 2011, dopo aver consultato i Cantoni. Il Consiglio federale ha ribadito ripetutamente la sua posizione rispondendo al Parlamento: la firma della convenzione rispecchia la convinzione politica interna della Svizzera e il suo tradizionale impegno a sostegno dei diritti dell’uomo. Una decisione contro la ratifica della convenzione avrebbe invece conseguenze negative per l’immagine della Svizzera sulla scena internazionale: la reputazione della Svizzera quale attore attivo e credibile nel settore dei diritti dell’uomo con una spiccata tradizione umanitaria ne risentirebbe. La Svizzera non potrebbe in particolare esortare credibilmente altri Stati a lottare contro la sparizione forzata.

b Posizione dei Cantoni

Una consultazione preliminare dei Cantoni, condotta tra settembre e dicembre 2009, ha rivelato che numerosi Cantoni sono favorevoli alla firma della convenzione, malgrado gli adeguamenti giuridici e il maggior onere prevedibili. Altri Cantoni si sono invece schierati contro la firma, spesso allineandosi alla valutazione della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP). Sono stati avanzati dubbi soprattutto quanto al presumibile aumento dei costi dovuto all’introduzione di un registro centrale, in discussione all’epoca, ai nuovi diritti d’informazione e di ricorso dei congiunti nonché alle eventuali ripercussioni del principio di non-refoulement in caso di pericolo di sparizione forzata. I Cantoni sostenevano inoltre che il rapporto costi-prestazioni era sproporzionato.

La proposta di attuazione della convenzione descritta nel presente rapporto accoglie i dubbi espressi dai Cantoni. La prevista «rete» (cfr. sotto 3.4.c) permette di attuare i requisiti in materia di tenuta di registri e verbali senza dover introdurre un costoso registro centrale. La legge d’introduzione crea inoltre una base giuridica per i diritti d’informazione dei congiunti che corrisponde al sistema giuridico svizzero e tutela i diritti della personalità degli interessati. La CDDGP è stata coinvolta nell’elaborazione del modello di attuazione «rete».

2. Il contenuto della convenzione in sintesi

2.1. Criminalizzazione

La convenzione sancisce un divieto assoluto della sparizione forzata. Gli Stati Parte s’impegnano a indagare sui casi di sparizione forzata e a giudicare i responsabili. In particolare la sparizione forzata di persone deve essere iscritta quale reato grave nel diritto nazionale e sanzionata con una pena adeguata. Vanno puniti anche la partecipazione e il tentativo e devono essere fissati termini di prescrizione adeguati per il perseguimento penale e l’esecuzione delle pene.

Per evitare l’impunità al di là delle frontiere nazionali, la convenzione prevede un’estensione della giurisdizione penale. Gli Stati Parte s’impegnano a perseguire ogni sparizione forzata indipendentemente dal luogo del reato o dalla nazionalità dell’autore e a estradare l’autore non appena questi entra sul suo territorio sovrano. In presenza di prove del fatto che una