Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/30: Convenzione delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata del 20 dicembre 2006 · 33 pagine
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3.4. Privazione della libertà, diritti d’informazione e di ricorso
a. Legalità della privazione della libertà e del rilascio (art. 17 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a – e e
art. 21 della convenzione)
L’articolo 17 capoverso 1 della convenzione sancisce un divieto assoluto di detenzioni segrete. Il capoverso 2 illustra le altre condizioni per l’impostazione della privazione della libertà: gli Stati Parte devono assicurare che le condizioni per la privazione della libertà siano previste dalla legge e che siano garantiti i contatti con la famiglia e un legale nonché l’accesso da parte delle autorità autorizzate dalla legge. L’articolo 21 della convenzione stabilisce inoltre che anche il rilascio di persone private della libertà deve fondarsi su modalità disciplinate che proteggano tra l’altro l’incolumità fisica di tali persone.
Il diritto svizzero soddisfa già queste condizioni. L’articolo 31 capoverso 1 Cost. stabilisce che una persona può essere privata della libertà «solo nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte». Il capoverso 2 sancisce inoltre l’obbligo d’informazione, il diritto all’esame della carcerazione e il diritto di far avvisare i propri congiunti sulla privazione della libertà.
Il diritto all’assistenza legale, una conseguenza del diritto di audizione, comprende anche il diritto a comunicare con il proprio consulente legale (art. 29 cpv. 2 Cost. nonché art. 5 e 6 CEDU). Questo standard costituzionale minimo è concretizzato ulteriormente nella legislazione pertinente: in materia di diritto processuale penale si vedano in particolare gli articoli 127 e 212 segg. CPP e per quanto concerne la privazione della libertà a scopo di assistenza l’articolo 426 segg. nCC30. La legge federale sugli stranieri e la legge sull’asilo prevedono varie forme di privazione di libertà: il fermo (art. 73 Legge federale sugli stranieri, LStr31), la carcerazione preliminare (art. 75 LStr), la carcerazione in vista di rinvio coatto (art. 76 LStr), la carcerazione in vista di rinvio coatto per carente collaborazione nel procurare i documenti di viaggio (art. 77 LStr), la carcerazione cautelativa (art. 78 LStr) e il fermo all’aeroporto o in un carcere per il rinvio forzato ai sensi dell’articolo 22 LAsi. La legge federale sugli stranieri garantisce alla persona interessata il diritto a comunicare con il rappresentante legale e con i familiari (art. 81 cpv. 1 LStr). Per il fermo all’aeroporto o in un carcere per il rinvio forzato previsto dalla legge sull’asilo, trova applicazione la garanzia minima ai sensi dell’articolo 31 capoverso 2 Cost. In questo contesto, la legge sull’asilo contiene inoltre una delega (art. 17 cpv. 4 LAsi). Il Consiglio federale si avvale di tale facoltà con l’articolo 7a capoverso 2 OAsi 132.
In Svizzera, il diritto degli stranieri di avere contatti con le loro autorità consolari scaturisce in particolare dall’articolo 36 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari ed è previsto dall’articolo 81 LStr. L’accesso ai luoghi di detenzione è consentito alle autorità autorizzate dalla legge in Svizzera. L’articolo 8 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 2009 sulla Commissione per la prevenzione della tortura (RS 150.1) prevede inoltre espressamente che la Commissione abbia accesso a tutti i luoghi di privazione della libertà in qualsiasi momento e senza preavviso.
b. Ricorso contro la legalità della privazione della libertà (art. 17 cpv. 2 lett. f della
convenzione)
L’articolo 17 capoverso 2 lettera f della convenzione obbliga gli Stati Parte a prevedere nella loro legislazione un rimedio giuridico contro la privazione della libertà. Questo diritto di
30 Le nostre osservazioni si fondano essenzialmente sul nuovo diritto di protezione degli adulti, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2013 (RU 2011 725) 31 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri, RS 142.20. 32 Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Oasi 1), RS 142.311.