Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/30: Convenzione delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata del 20 dicembre 2006 · 33 pagine
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Inoltre i diritti dei congiunti sono protetti solo molto indirettamente. La sparizione forzata lede tuttavia anche i diritti dei congiunti: a essi è inflitta una grande sofferenza psichica e sussiste perlomeno un dolo eventuale. La convenzione precisa espressamente che sono considerate vittime anche i congiunti di persone sparite che abbiano sofferto un pregiudizio quale diretta conseguenza di una sparizione forzata (art. 24 cpv. 1 della convenzione).
La definizione di sparizione forzata implica quindi che nel codice penale svizzero siano protetti due nuovi beni giuridici. Da un lato si tratta di garantire, indipendentemente dall’ordinamento giuridico vigente (svizzero o estero), il diritto di ogni individuo al riconoscimento quale soggetto di diritto nei confronti dello Stato: ogni persona ha diritto a una protezione giuridica minima in caso di privazione della libertà, una protezione che non può essere negata per nessun motivo. Dall’altro si tratta di proteggere i diritti dei congiunti derivanti dai loro rapporti con la persona sparita (diritto all’informazione sulla sorte della persona sparita). Per far sì che l’ordinamento giuridico svizzero soddisfi gli obblighi stabiliti dalla convenzione è quindi necessaria una nuova fattispecie penale. L’introduzione di una nuova fattispecie penale ha inoltre un effetto di avvertimento.
La comminatoria della pena prevista con la nuova disposizione (cfr. in proposito 4.2.e) corrisponde ai requisiti dell’articolo 7 della convenzione, che chiede una pena adeguata. Per tener conto di circostanze attenuanti o aggravanti si applicano le norme generali di commisurazione della pena (art. 47 – 48a CP).
b. Responsabilità penale, in particolare del superiore (art. 6 della convenzione)
Accanto alla punizione delle consuete forme di partecipazione ed esecuzione di un reato (istigazione, complicità e tentativo secondo l’art. 6 cpv. 1 lett. a della convenzione), la convenzione disciplina anche la responsabilità penale del superiore (art. 6 cpv. 1 lett. b della convenzione). Un superiore deve poter essere chiamato a rispondere se: (a) è o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell’atto, (b) controlla le attività legate alla sparizione forzata e (c) ha omesso di adottare tutte le misure in suo potere per impedire o denunciare l’atto.
Nel diritto svizzero questi criteri sono già soddisfatti, dal momento che, in caso di stretta correlazione tra la sparizione forzata e la sfera di responsabilità del superiore, dal suo obbligo di vigilanza scaturisce una posizione di garante e la commissione del reato per omissione è punita (art. 11 CP).
c. Prescrizione (art. 8 della convenzione)
L’articolo 8 capoverso 1 della convenzione obbliga gli Stati Parte ad assicurare l’esistenza di termini di prescrizione adeguati al reato, e cioè tali da corrispondere alla natura straordinariamente grave del reato e al suo carattere di reato permanente. In base alle norme generali sulla prescrizione (art. 97 cpv. 1 lett. b CP), il termine di prescrizione per la nuova disposizione che dovrà essere inserita nel CP è di 15 anni. Per tener conto del carattere di reato permanente, esso inizia a decorrere al momento della conclusione del reato (art. 98 1 lett. c CP).
L’articolo 8 capoverso 2 della convenzione si riferisce al diritto a un rimedio effettivo prima della scadenza del termine di prescrizione (cfr. in proposito 3.4.b).
3.3. Competenza e cooperazione internazionale
a. Competenza a esercitare la giurisdizione (art. 9 della convenzione)
L’articolo 9 della convenzione intende assicurare il perseguimento penale degli autori e a tal fine descrive tre costellazioni, in cui gli Stati Parte devono giustificare la loro competenza a