Progetto

Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 176 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 172Fedlex · Progetto

N° E Designazione Livello massimo Sostanza nutritiva cui Categoria di derrata dell’additivo dell’additivo può venire aggiunto alimentare

l’additivo alimentare

cellulosa negli alimenti di cui

alla parte E, punto

13.1, dell'allegato 3

E 471 Mono- e diglice- Per impieghi nelle Tutti i nutrienti Alimenti per lattanti e

ridi degli acidi preparazioni nutritive bambini nella prima grassi a condizione che non infanzia

venga superata la

quantità massima

negli alimenti di cui

alla parte E, punto

13.1, dell'allegato 3 e

che vengano rispetta-

te le condizioni d'uso

ivi precisate

E 472c Esteri citrici di Per impieghi nelle Tutti i nutrienti Alimenti per lattanti e

mono- e diglice- preparazioni nutritive alimenti di proseguiridi degli acidi a condizione che non mento per lattanti e grassi venga superata la bambini nella prima quantità massima infanzia in buona negli alimenti di cui salute

alla parte E, punto

13.1, dell'allegato 3

E 551 Biossido di 10 000 mg/kg nelle Preparazioni Alimenti per lattanti e

silicio preparazioni nutritive nutritive essiccate bambini nella prima in polvere infanzia

E 1420 Amido acetilato Per impieghi nelle Tutti i nutrienti Alimenti a base di

preparazioni nutritive cereali e altri alimenti a condizione che non destinati ai lattanti e ai venga superata la bambini

quantità massima

negli alimenti di cui

alla parte E, punto

13.1.3, dell'allegato 3

E 1450 Ottenilsuccinato Trasferimento: 100 Preparazioni Alimenti per lattanti e

di amido e sodio mg/kg vitaminiche bambini nella prima infanzia

Trasferimento: 1 000 Preparazioni di

mg/kg acidi grassi polin-

saturi

E 1451 Amido acetilato Per impieghi nelle Tutti i nutrienti Alimenti a base di

ossidato preparazioni nutritive cereali e altri alimenti a condizione che non destinati ai lattanti e ai venga superata la bambini

quantità massima

negli alimenti di cui

alla parte E, punto

13.1.3, dell'allegato 3