Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/57: Ordinanza sulle poste · 31 pagine
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Per motivi contabili, per l’anno 2012 la Posta deve presentare l’esposizione dei costi del servizio universale secondo le esigenze legali conformemente al diritto anteriore. La PostCom e la Posta devono accordarsi sulla documentazione che la Posta deve presentare per il 2012.
Modifica del diritto vigente (art. 82)
Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)
Secondo il diritto vigente i viaggi effettuati dalla Posta Svizzera nell’ambito del servizio universale che le incombe (art. 13 nuova LPO: obbligo di fornire il servizio universale secondo) sono generalmente esonerati dal divieto di circolare la notte e la domenica (art. 91a cpv. 1 lett. f ONC). Inoltre possono essere rilasciati permessi di circolare la notte e la domenica per il trasporto di invii postali su mandato della Posta Svizzera e nell’ambito del servizio universale che le incombe (art. 92 cpv. 2 lett. a ONC). In entrambi i casi, un quarto del volume di carico del veicolo può essere occupato da merci rientranti nel settore dei servizi soggetti a concorrenza (altre merci secondo l’art. 91a cpv. 3 e art. 92 cpv. 5 ONC). L’esenzione di cui beneficia la Posta è giustificata dal fatto che quest’ultima, a differenza dei fornitori privati di servizi postali, ha l’obbligo legale di espletare il mandato di fornitura del servizio universale.
L’integrazione proposta (art. 92 cpv. 2 lett. f ONC) ha lo scopo di assicurare che, nell’ambito dei trasporti postali, i fornitori privati di servizi postali siano, nella misura del possibile, equiparati alla Posta per quanto riguarda il divieto di circolare la notte e la domenica. In tal modo si attua una raccomandazione della Commissione della concorrenza, che alla fine del 2008 aveva segnalato al Consiglio federale la disparità di trattamento dei fornitori privati di servizi postali rispetto alla Posta Svizzera.
I fornitori privati resteranno tuttavia assoggettati all’obbligo del permesso perché, contrariamente alla Posta, non sono tenuti a fornire i servizi postali del servizio universale. L’obbligo di notifica ai sensi della LPO non costituisce una vera e propria autorizzazione e quindi non può rimpiazzare la procedura di autorizzazione secondo la ONC.
Per contro, anche per i fornitori privati un quarto del volume di carico può essere occupato da invii postali che non rientrano nel servizio universale. Questo principio si evince dalla collocazione sistematica del capoverso 5 ONC.
I permessi possono essere rilasciati per il trasporto di invii postali del servizio universale da parte dei fornitori di servizi postali notificati presso la PostCom ovvero per i fornitori di servizi postali che dispongono di una concessione secondo la LPO vigente (secondo la nuova LPO le concessioni rimangono valide fino alla loro scadenza [art. 37 cpv. 1 nuova LPO]). Attualmente dispongono di una concessione circa 30 imprese e in futuro non è previsto un loro aumento significativo. All’atto della domanda per un permesso di circolare la notte e la domenica, i fornitori devono presentare all’USTRA una copia dell’attestazione di notifica della PostCom. In tal modo si garantisce che ottenga un permesso solo chi ne ha realmente diritto.
Ordinanza sull’organizzazione del DATEC
L’istituzione della PostCom, la nuova autorità di regolazione del mercato, e il trasferimento dei compiti in materia di politica postale dall’attuale PostReg ovvero dalla Segreteria generale del DATEC all’UFCOM comportano una modifica dell’ordinanza sull’organizzazione del DATEC. In particolare vanno descritti i compiti dell’UFCOM, che si evincono dalla disposizione sulla competenza dell’articolo 57.