Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/57: Ordinanza sulle poste · 31 pagine
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alle lettere a-m. Il concetto di stampa associativa e delle fondazioni non costituisce un criterio a sé stante, bensì viene definito dai criteri successivi.
Ad lettera c: sono considerate organizzazioni senza scopo di lucro quelle che non sono soggette a imposte secondo la legislazione federale in materia di imposte e sono strutturate giuridicamente in forma di associazione, cooperativa o fondazione. Inoltre la pubblicazione deve essere inviata a membri, donatori o abbonati. Può quindi sussistere un rapporto di associazione, fondazione o abbonamento.
Ad lettera g: la parte redazionale è stata aumentata dal 50 al 60 per cento.
Ad lettera h: l’autenticazione può essere effettuata da un notaio oppure dalla WEMF AG für Werbemedienforschung in quanto organizzazione senza scopo di lucro, neutrale e riconosciuta nel settore delle pubblicazioni. Un’autodichiarazione non è sufficiente.
Ad lettere i e j: sono da escludere gli organi di pubblicazione ufficiali delle istituzioni di diritto pubblico (Comuni, uffici, circoscrizioni, Cantoni ecc.).
Ad lettera k: con tale criterio si garantisce che anche gli abbonati paghino un contributo (p. es. prezzo dell’abbonamento) al pari dei membri e dei donatori (quota associativa annua o una tantum, donazione ecc.) e che non ricevano cioè la pubblicazione gratuitamente.
Ad lettera l: le pubblicazioni che constano soltanto di 1-3 pagine non hanno diritto a una riduzione per la distribuzione, poiché forniscono un contributo solo marginale alla varietà di opinioni e di stampa.
Ad lettera m: le pubblicazioni inviate agli abbonati, ai donatori o ai membri con una lettera d’accompagnamento personalizzata non hanno diritto alla riduzione per la distribuzione. Il fatto di combinare l’invio di un giornale con la raccolta di fondi è sicuramente importante per gli editori, ma ciò non significa che debba essere incoraggiato.
Grazie alla norma derogatoria di cui al capoverso 4, le pubblicazioni di organizzazioni religiose riconosciute a livello cantonale che già oggi hanno diritto a una riduzione per la distribuzione manterranno questo privilegio anche in futuro. Le regolamentazioni concernenti la forma giuridica e i rapporti di proprietà di queste organizzazioni variano a seconda del Cantone, per cui alcune testate soddisferebbero i criteri del capoverso 3 lettere c, i, j e k, mentre altre no.
Procedura (art. 37)
D’ora in poi, l’UFCOM (servizio specializzato) assumerà il compito, prima svolto dalla Posta, di valutare il diritto a una riduzione per la distribuzione. Concretamente, emanerà una decisione riguardante il diritto alla riduzione per giornali e periodici. Il calcolo e il versamento delle riduzioni per esemplare saranno però effettuati dalla Posta e approvati dal Consiglio federale (cfr. art. 42). Poiché l’UFCOM è l’autorità che prepara il materiale per le decisioni del Consiglio federale, la Posta deve consegnargli i calcoli e gli importi dei prezzi ridotti (cfr. art. 57 e 58 cpv. 2).
Capitolo 4: Servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti
Offerta (art. 38)
Il servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti comprende le prestazioni che PostFinance è tenuta a offrire e molte altre che non devono essere fornite obbligatoriamente. L’offerta prevede, oltre all’apertura e alla tenuta di un conto per il traffico dei pagamenti (lett. a), le transazioni che avvengono su questo conto (lett. b, d ed e) e il traffico dei pagamenti in contanti (lett. c-e). L’offerta si riferisce al traffico dei pagamenti in Svizzera: il traffico dei pagamenti internazionale non rientra nel servizio universale. Questa è una differenza fondamentale rispetto al servizio universale nel settore dei servizi postali.