Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/57: Ordinanza sulle poste · 31 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo
te deve poter raggiungere (a piedi o con il trasporto pubblico) la rete di uffici e agenzie postali nell’arco di 20 minuti, è ora sancita a livello di ordinanza. Ciò implica una rete di circa 2200 uffici e agenzie postali, il che corrisponde approssimativamente alla rete attuale. Per quanto riguarda il rapporto tra uffici e agenzie postali, ai sensi del capoverso 3 sono necessari almeno 130 uffici postali. Occorre quindi almeno un ufficio postale per regione di pianificazione abitata. Inoltre la Posta deve rispettare le disposizioni per la chiusura e il trasferimento di uffici e agenzie postali di cui all’articolo 34.
Per servizio a domicilio si intende la presa in consegna di invii postali presso il domicilio del mittente durante il giro di distribuzione ordinario. Il servizio a domicilio non è assimilato a un ufficio o a un’agenzia postale, ma se ne tiene conto nella misurazione della raggiungibilità, dal momento che le economie domestiche che usufruiscono di questo servizio si recano di norma meno spesso in un ufficio o un’agenzia postale. Per queste economie domestiche è ritenuto ragionevole un percorso di 30 minuti, a piedi o con i mezzi pubblici, per raggiungere la rete di uffici e agenzie postali. Se nella valutazione della raggiungibilità viene calcolato anche il servizio a domicilio, la Posta può sostanzialmente ottemperare alle disposizioni pertinenti con un numero inferiore di uffici e agenzie postali. Poiché in passato la Posta ha in generale preferito aprire un’agenzia postale che non introdurre un servizio a domicilio, considerare tale servizio nella misurazione della raggiungibilità non avrà praticamente alcuna ripercussione sul numero di uffici e agenzie postali.
Il metodo di misurazione della raggiungibilità e i valori di riferimento devono basarsi su dati corretti (dati demografici quanto più possibile aggiornati, forniti dall’Ufficio federale di statistica UST) e tenere conto di eventuali cambiamenti nella rete del trasporto pubblico. La Posta deve far certificare il metodo di misurazione da un organo specializzato riconosciuto e indipendente. La PostCom autorizza il metodo e le relative modifiche. I costi della misurazione sono a carico della Posta.
Poiché le disposizioni in materia di raggiungibilità di cui all’articolo 33 sono analoghe a quelle concernenti l’accesso alle prestazioni di cui all’articolo 39, appare ragionevole strutturare i metodi in modo simile ovvero stabilire un metodo comune. La PostCom e il servizio specializzato (UFCOM) devono accordarsi in merito. Il metodo deve infine essere approvato dalla PostCom.
Procedura in caso di chiusura o trasferimento di un ufficio o un’agenzia postale (art. 34)
Conformemente alle disposizioni sulla chiusura o sul trasferimento di un ufficio o di un’agenzia postale, la Posta è tenuta a consultare l’autorità del Comune interessato per concertare una soluzione comune nel caso in cui stia pianificando di chiudere o trasferire un ufficio o un’agenzia postale. Se non è trovata una soluzione comune, le autorità del Comune interessato possono adire la PostCom, la quale rivolge una raccomandazione alla Posta, assumendo così i compiti dell’attuale Commissione uffici postali. In particolare, verifica se la Posta ha consultato le autorità del Comune interessato, se ha rispettato i requisiti sulla raggiungibilità della rete di cui all’articolo 33 e se la decisione adottata tiene conto delle caratteristiche regionali come, per esempio, il numero di collegamenti giornalieri dei trasporti pubblici o la durata complessiva del disbrigo di un servizio postale (ossia tragitto di andata, operazione postale, eventuali tempi di attesa e tragitto di ritorno). Dopodiché, la Posta decide in via definitiva se chiudere o trasferire l’ufficio o l’agenzia postale. Questa procedura consente di garantire che la Posta non possa modificare la rete di uffici e agenzie postali senza aver prima consultato le autorità dei Comuni interessati e l’autorità di vigilanza.