Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/57: Ordinanza sulle poste · 31 pagine

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Capitolo 5: Finanziamento del servizio universale nei settori dei servizi postali e del traffico dei pagamenti

Principio (art. 41)

La Posta e le società del gruppo Posta devono coprire i costi del servizio universale per quanto possibile con i ricavi conseguiti con la fornitura delle prestazioni del servizio universale (finanziamento con mezzi propri). Se tali ricavi non sono sufficienti, è possibile fare ricorso ai ricavi di altri servizi o settori del gruppo Posta.

Fissazione dei prezzi (art. 42)

Come qualsiasi altra impresa, la Posta e le società del gruppo Posta devono fissare i prezzi delle proprie prestazioni secondo principi economici. Ciò significa che i prezzi devono, in linea di principio, essere fissati in modo da coprire i costi e da consentire l’autofinanziamento del servizio universale; inoltre, deve essere garantita una rendita appropriata sulla cifra d’affari.

I prezzi degli invii postali nazionali di cui all’articolo 29 capoverso 1 lettera a devono essere fissati, non solo in base a principi economici, ma anche a prescindere dalla distanza e secondo principi uniformi. Il capoverso 2 non si applica agli invii di massa e alle lettere nazionali il cui peso non supera i 50 grammi (art. 18 LPO). I prezzi per gli invii di massa vanno fissati secondo principi economici e sono concordati contrattualmente. Conformemente all’articolo 18 capoverso 3 LPO, la Posta stabilisce i prezzi delle lettere nazionali il cui peso non supera i 50 grammi indipendentemente dalla distanza, in modo da coprire i costi, secondo principi adeguati e uniformi, e tenendo conto della compensazione dei costi netti di cui all’articolo 45 capoverso 2 lettera b. Il Consiglio federale (e non come finora la segreteria generale del DATEC) autorizza i prezzi nell’ambito di un’approvazione dei prezzi unitari.

I prezzi dei giornali e dei periodici di cui all’articolo 29 capoverso 1 lettera c devono essere fissati, non solo in base a criteri economici, ma anche indipendentemente dalla distanza. In tal modo, nello stabilire i prezzi, la Posta potrà applicare un sistema di prezzi uniforme per tutti i giornali e i periodici in abbonamento forniti nel quadro del servizio universale. A tal fine sono determinanti diversi criteri di prezzo (quantità, peso) e supplementi, che tengano conto dei costi e delle caratteristiche specifiche del mercato della stampa.

Per determinare i prezzi ridotti dei titoli aventi diritto a una riduzione per la distribuzione, la Posta parte dai prezzi dei giornali e periodici in abbonamento forniti nel quadro del servizio universale. Ripartisce le riduzioni conformemente all’articolo 16 capoverso 7 LPO (30 milioni per la stampa regionale e locale e 20 milioni per la stampa associativa e delle fondazioni) in modo trasparente tra i titoli aventi diritto a una riduzione per la distribuzione secondo l’articolo 36. Per ottenere l’importo della riduzione per esemplare, la Posta divide l’importo della riduzione attribuita a ciascuna categoria per il numero di esemplari dei titoli aventi diritto alla riduzione della categoria. La riduzione annua per esemplare è calcolata in base alla quantità fatturata nell’anno precedente. La Posta riporta all’anno successivo le eventuali differenze e le computa nel calcolo delle nuove riduzioni. Se, per esempio, alla fine dell’anno sono stati versati 32 milioni di franchi per la stampa regionale e locale e 19 milioni di franchi per la stampa associativa e delle fondazioni, l’anno successivo dovranno essere versati rispettivamente 28 milioni e 21 milioni di franchi, ripartiti tra i titoli aventi diritto alla riduzione per la distribuzione. La Posta effettua i calcoli e li presenta annualmente all’UFCOM insieme all’indicazione dei prezzi ridotti (cfr. art. 58 cpv. 2). Il Consiglio federale verifica i calcoli e approva i prezzi ridotti. Nel quadro del suo margine di manovra politico, può ordinare un’ulteriore riduzione a spese della Posta.