Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/57: Ordinanza sulle poste · 31 pagine

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Prova del rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore (art. 5)

Per quanto riguarda l’analisi delle condizioni di lavoro abituali nel settore si rimanda alle spiegazioni relative all’articolo 55.

Dato che il subappaltatore è esonerato dall’obbligo di notifica, occorre garantire in altro modo che rispetti le condizioni di lavoro abituali nel settore (che sarebbe tenuto a rispettare se fosse soggetto a detto obbligo secondo l’articolo 3). Lo scopo di questa disposizione è quello di evitare che i fornitori incarichino subappaltatori di fornire servizi postali senza che questi si attengano alle condizioni di lavoro del mercato postale. Pertanto si richiede che un subappaltatore rispetti le condizioni di lavoro abituali nel settore se realizza più del 50 per cento della propria cifra d’affari annua con servizi postali, a prescindere dal fatto che tali servizi siano eseguiti su incarico di uno o più fornitori. La percentuale della cifra d’affari realizzata con i servizi postali deve cioè costituire una quota rilevante (più del 50%). In caso contrario, ogni impresa che offre servizi postali a titolo accessorio (p. es. le Ferrovie federali svizzere che accettano invii postali presso determinati sportelli) sarebbe automaticamente soggetta, con tutto il proprio personale, alle condizioni di lavoro del mercato postale.

Il subappaltatore che realizza oltre il 50 per cento della propria cifra d’affari annua con servizi postali per conto di terzi è tenuto a rispettare le condizioni di lavoro abituali nel settore delle poste per tutto il suo personale, a prescindere da quali e quanti dipendenti dell’impresa forniscono servizi postali.

Prova del rispetto dell’obbligo di negoziare un contratto collettivo di lavoro (art. 6)

Questa prova non deve essere fornita in concomitanza con la notifica, bensì entro sei mesi (al massimo) dalla scadenza dell’obbligo di notificarsi. Le imprese che si immettono sul mercato postale sono soggette a tale obbligo dal momento in cui avviano la propria attività; mentre i fornitori già titolari di una concessione o già notificati vi sono assoggettate dall’entrata in vigore della LPO.

I negoziati per la conclusione di un contratto collettivo di lavoro devono essere stati per lo meno avviati, ma non necessariamente ultimati, entro il termine prescritto. È compito della PostCom giudicare se il fornitore ha adempiuto l’obbligo di negoziare un contratto collettivo di lavoro. A tal fine, dovrà controllare che i negoziati non siano stati condotti solo in apparenza e che le associazioni del personale con cui tali negoziati sono stati intrapresi rappresentino effettivamente le richieste dei dipendenti.

L’obbligo è adempiuto anche nel caso in cui i negoziati in questione riguardino l’adesione a un contratto di lavoro collettivo già in essere nel settore postale.

Il fornitore è esonerato da questo obbligo se i suoi dipendenti non dispongono di un referente rappresentativo e autorizzato a negoziare un contratto collettivo di lavoro. Quest’ultimo attributo significa che un’associazione ha la facoltà giuridica di stipulare o aderire a un contratto collettivo di lavoro. I criteri determinati per la rappresentatività sono il numero di membri e la valenza dell’organizzazione in termini geografici.

Questa prescrizione è finalizzata a evitare che qualunque piccola organizzazione possa pretendere che siano condotti negoziati e che un fornitore eluda l’obbligo di rispettare le condizioni di lavoro abituali nel settore concludendo un contratto con una sedicente, ossia non rappresentativa, associazione del personale. Spetta al fornitore provare che un’associazione non soddisfa i criteri summenzionati.