Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/57: Ordinanza sulle poste · 31 pagine

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Oltre ad obbligare singoli fornitori a effettuare determinate prestazioni, il Consiglio federale può anche limitare o vietare del tutto la fornitura di servizi postali. Questo provvedimento è ipotizzabile, per esempio, nel caso in cui vi fosse un pericolo di epidemia.

Capitolo 3: Servizio universale nel settore dei servizi postali

Mandato

Offerta (art. 29)

Il servizio universale comprende l’offerta di prestazioni che la Posta è tenuta a fornire. Oltre a queste prestazioni, ne offre molte altre che, non rientrando nel mandato di fornitura del servizio universale, non è obbligata a offrire. L’articolo 29 disciplina in modo esaustivo i criteri di base per l’offerta del servizio universale nel settore dei servizi postali. La Posta decide nel caso specifico quali prestazioni offrire tra quelle rientranti nel quadro delle disposizioni: deve fornirne almeno una per disposizione, ma è libera di offrirne anche di più. Stabilisce inoltre le varie categorie di peso e formato.

Queste disposizioni hanno lo scopo di garantire un’offerta sufficiente di servizi postali nel quadro del servizio universale, pur lasciando alla Posta un certo margine d’azione per quanto riguarda la strutturazione e lo sviluppo di tale offerta. Nell’ambito della sua attività di vigilanza la PostCom verifica ogni anno se l’elenco delle prestazioni assegnate al servizio universale riflette l’offerta di cui all’articolo 29 (cfr. art. 49).

L’offerta di invii postali nel quadro del servizio universale comprende il trasporto di lettere e pacchi sul territorio svizzero e all’estero, di giornali e periodici in abbonamento con distribuzione regolare, di atti giudiziari ed esecutivi, gli avvisi di ricevimento e altri servizi come la deviazione o il trattenimento di invii postali.

Poiché a invii postali diversi corrispondono regole diverse in termini di presa in consegna, tempi di consegna e fissazione dei prezzi, l’offerta deve includere varie categorie di invii postali: si distingue in particolare tra invii postali in Svizzera e invii all’estero e tra invii di massa e invii unici.

Per quanto riguarda le lettere e i pacchi destinati al territorio svizzero (cpv. 1), la Posta deve offrire almeno due soluzioni: la distribuzione entro il primo giorno feriale successivo al giorno della consegna oppure la distribuzione entro il terzo giorno feriale successivo al giorno della consegna. Il sabato non è considerato giorno feriale. Queste disposizioni corrispondono a quelle per l’attuale posta A e B e per i pacchi priority ed economy. Ne consegue inoltre che la Posta deve svuotare le cassette postali pubbliche almeno nei giorni feriali.

Ai giornali e periodici in abbonamento nel quadro del servizio universale secondo la lettera c appartengono in particolare tutte le testate aventi diritto a una riduzione sul prezzo di distribuzione conformemente all’articolo 16 capoverso 4 LPO e all’articolo 36 OPO, anche nel caso in cui non vi sia un abbonamento propriamente detto, bensì, per esempio, un rapporto di affiliazione a un’associazione o di donazione.

Per quanto riguarda le lettere e i pacchi transfrontalieri (destinati all’estero o provenienti dall’estero) (cpv. 2), in quanto fornitore del servizio universale e in osservanza degli accordi internazionali (p. es. la Convenzione postale internazionale dell’Unione postale internazionale, UPU), la Posta deve rispettare in particolare le disposizioni relative alla velocità di trasporto e all’emissione degli avvisi di ricevimento.