Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/57: Ordinanza sulle poste · 31 pagine

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ghi diversi. Nel determinare il luogo di recapito, il gestore dovrà inoltre tenere conto delle esigenze degli aventi diritto all’accesso. Se, dietro richiesta, è la PostCom a dover determinare il luogo di recapito, dovrà farlo tenendo conto dei processi operativi del gestore dell’impianto di caselle postali e delle esigenze degli aventi diritto all’accesso.

Conformemente al capoverso 3, il gestore di un impianto di caselle postali deve attenersi, per gli invii postali per cui fornisce le prestazioni di cui al capoverso 1, al massimo alle stesse regole di responsabilità di quelle che devono rispettare gli aventi diritto all’accesso nei confronti dei propri clienti.

Invii postali non recapitabili (art. 19)

Per invii postali non recapitabili si intendono gli invii che non possono essere distribuiti nelle caselle postali perché il destinatario è sconosciuto oppure rifiuta di prenderli in consegna. I casi in cui l’invio postale non può essere distribuito nella casella postale a causa delle sue dimensioni o caratteristiche sono disciplinati nell’articolo 18 capoverso 1 lettera c.

I gestori di impianti di caselle postali devono mantenere gli invii postali non recapitabili a disposizione dei fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio per un determinato periodo di tempo. Se gli invii non sono ritirati, i gestori possono rispedirli ai fornitori a spese di questi ultimi.

Remunerazione delle prestazioni in caso di decisione in merito alla conclusione di un accordo sull’accesso (art. 20)

Le disposizioni concernenti la fissazione dei prezzi servono da un lato da linee guida per le parti contraenti e dall’altro da indicazione per la PostCom quando quest’ultima è chiamata a disporre la conclusione di un accordo sull’accesso. Le parti contraenti sono libere di convenire altri modelli, ma devono assicurarsi di non violare il divieto di discriminazione.

I prezzi sono fissati in conformità con il principio secondo cui, nel regolamentare l’accesso, è di primaria importanza l’interoperabilità. Da un lato, il fatto di fornire prestazioni a favore degli altri fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio non deve essere motivo di vantaggio o svantaggio per il gestore di impianti di caselle postali rispetto al caso in cui prendesse in consegna un invio postale come fornitore. D’altro lato, l’accesso agli impianti di caselle postali non dev’essere motivo di vantaggio o svantaggio competitivo per i fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio. È questo il principio alla base del supplemento disciplinato nella lettera c del capoverso 1.

I costi sono calcolati secondo lo stesso principio applicabile ai costi per lo scambio di dati (art. 25) e al divieto di sovvenzionamento trasversale (art. 43). I costi si compongono dei costi incrementali, di una quota proporzionale dei costi comuni non specifici alle prestazioni e di un supplemento fissato dalla PostCom. I costi incrementali comprendono a loro volta i costi variabili e i costi fissi specifici alle prestazioni.

Pari trattamento e consultazione degli accordi (art. 21)

La possibilità di consultare gli accordi stipulati tra un gestore di un impianto di caselle postali e altri fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio permette di attuare in modo efficace il divieto di discriminazione. Se dimostra che conduce negoziati per un accordo sull’accesso agli impianti di caselle postali, il fornitore che offre la distribuzione a domicilio può chiedere alla PostCom di consultare gli accordi già conclusi dal gestore con cui sta negoziando. È fatto salvo il rigetto della richiesta di consultazione per le parti degli accordi che contengono segreti d’affari.