Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/57: Ordinanza sulle poste · 31 pagine

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non debbano essere conservati dalla Posta (cfr. cpv. 3) oppure riguardano la Posta e le società del gruppo Posta (cfr. artt. 41, 42 cpv. 1, 43 e 46). La società operativa è responsabile nei confronti dei clienti e delle autorità di vigilanza per i compiti svolti.

La Posta rimane garante dei mandati di fornitura del servizio universale anche quando li delega. È quindi suo compito garantire che le società del gruppo Posta adempiano questi mandati in conformità con i diritti e gli obblighi connessi. Inoltre deve adempiere i diritti e gli obblighi che concernono unicamente lei in quanto società madre (cfr. cpv. 3). Le autorità di vigilanza (PostCom/organo di conciliazione/UFCOM) possono pertanto chiamare a rispondere sia la Posta sia la società del gruppo Posta mandataria.

La Posta dovrà assicurarsi che tutte le società del gruppo Posta rispettino gli oneri e le prescrizioni della legislazione postale applicabili all’ambito della loro attività (LPO, LOP, ordinanza relativa alla LPO [OPO] e ordinanza relativa alla LOP [OLOP]).

Capitolo 2: Diritti e obblighi dei fornitori

Obbligo di notifica ordinaria

Notifica ordinaria (art. 3)

Tutti i fornitori devono notificarsi presso la PostCom. Determinante per l’obbligo di notifica non è il fatto che i fornitori svolgano personalmente una o più attività della catena del valore aggiunto di cui all’articolo 2 lettera a LPO (accettazione, raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione) o che le demandino a terzi, bensì il fatto che controllino l’intero processo e che ne assumano la responsabilità nei confronti dei clienti.

Non è tenuto a notificarsi chi opera esclusivamente su incarico di un fornitore, a prescindere dalla cifra d’affari realizzata con i servizi postali in subappalto. In questo caso si tratta infatti di un subappaltatore che esegue singole attività (o anche tutte) della catena del valore aggiunto non a proprio nome, ma in vece del committente.

La quota annua della cifra d’affari che un subappaltatore realizza con i servizi postali è tuttavia importante per il rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore (cfr. art. 5 cpv. 2).

Il subappaltatore è tenuto a notificarsi se, oltre ai servizi postali forniti in subappalto, ne fornisce anche altri a proprio nome.

Indicazioni (art. 4)

Per quanto non già stabilito nell’OPO, la PostCom definisce in disposizioni esecutive in quale forma ed entro quali termini devono essere presentati i singoli documenti.

A seconda che sia o meno già operativo sul mercato postale, il fornitore deve fornire la prova della propria cifra d’affari annua mediante la relazione di bilancio dell’anno precedente oppure mediante una previsione della cifra d’affari per l’esercizio successivo.

Il recapito menzionato al capoverso 4 per le imprese con sede all’estero è ripreso dall’articolo 11b della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).