Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/57: Ordinanza sulle poste · 31 pagine
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Tasse di vigilanza (art. 76–78)
Se i proventi delle tasse per le singole prestazioni non sono sufficienti a coprire i costi dell’attività di vigilanza della PostCom, quest’ultima riscuote una tassa di vigilanza. La tassa è calcolata in base al numero di invii postali e ai ricavi annui e viene riscossa proporzionalmente da tutti i fornitori sulla base della cifra d’affari totale realizzata sul mercato postale.
Sono esonerati dal versamento della tassa di vigilanza i fornitori notificati con procedura semplificata secondo l’articolo 8. Se i fornitori non sono d’accordo con la chiave di ripartizione ovvero con la quota a loro carico, la PostCom emana una decisione.
Capitolo 10: Relazioni internazionali
Art. 79
In virtù dell’articolo 36 capoverso 2 LPO, il Consiglio federale può delegare all’autorità competente la facoltà di concludere accordi dal contenuto tecnico e amministrativo. Con il capoverso 1 di questa disposizione il Consiglio federale fa uso di questa competenza, delegando tale compito al DATEC.
Le decisioni riguardanti gli accordi internazionali sono preparate dall’ufficio specializzato all’interno del DATEC, ossia dall’UFCOM, che rappresenta la Svizzera anche in seno alle organizzazioni internazionali nella misura in cui questo compito non spetti alla PostCom o alla Posta come fornitore del servizio universale. È questo il caso soprattutto nelle organizzazioni in cui vengono discussi esclusivamente temi regolatori o in cui sono rappresentati i fornitori del servizio universale. Spetta tuttavia all’UFCOM decidere in merito alla rappresentanza e al coordinamento delle attività e degli interessi della Svizzera.
Capitolo 11: Disposizioni finali
Disposizioni transitorie (art. 80)
I fornitori che dispongono di una concessione secondo il diritto anteriore devono notificarsi presso la PostCom entro due mesi. Per evitare doppie procedure e inutili oneri amministrativi, la PostCom, essendo competente per disciplinare le modalità della procedura (art. 2), può rinunciare a richiedere ai fornitori tutta la documentazione normalmente necessaria per la notifica di nuovi fornitori.
In base alle disposizioni transitorie dell’articolo 37 LPO, tuttavia, la concessione non viene annullata con la nuova notifica, bensì rimane valida fino alla sua scadenza. Non va però dimenticato che le disposizioni del nuovo diritto valgono anche per i vecchi concessionari, fatto salvo il caso in cui siano contrarie alla loro concessione.
Il capoverso 2 riconosce ai fornitori la possibilità di chiedere l’annullamento della loro concessione. In linea di massima, secondo l’articolo 37 LPO, la concessione rimane valida fino alla sua scadenza. Tuttavia, la vecchia concessione non conferisce di norma ai fornitori alcun diritto a cui possano essere interessati, mentre impone loro obblighi che non avrebbero in virtù del nuovo diritto. La disposizione transitoria è quindi concepita a favore dei fornitori.
La concessione di una riduzione per la distribuzione di giornali e periodici è retta dal diritto anteriore se la riduzione è richiesta per il 2012. Le richieste presentate nel 2012 per una riduzione da applicare nel 2013 sono invece rette dal nuovo diritto.