Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/57: Ordinanza sulle poste · 31 pagine

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Capitolo 7: Cassette delle lettere e impianti di cassette delle lettere

Obbligo di installare una cassetta delle lettere o un impianto di cassette delle lettere, intestazione e dimensioni (art. 67)

Attualmente la normativa concernente le cassette delle lettere e gli impianti di cassette delle lettere è contenuta in un’ordinanza del DATEC, che sarà abrogata con l’entrata in vigore della nuova OPO. Le vecchie disposizioni sono state riprese se idonee.

La distribuzione a domicilio è un obbligo centrale nell’ambito del servizio universale. Di conseguenza è in primo luogo compito della Posta attuare, a beneficio dei clienti, le prescrizioni concernenti l’ubicazione e gli impianti di distribuzione. Se i proprietari esigono eccezioni alle disposizioni sull’ubicazione, devono essere consultati anche i fornitori privati.

La Posta non ha competenza decisionale sull’ubicazione delle cassette delle lettere e degli impianti di cassette delle lettere. Se non viene trovato un accordo, è possibile rivolgersi all’organo di conciliazione (cfr. art. 59 segg.) oppure al giudice civile (e non alla PostCom). Questa procedura viene applicata poiché la questione dell’ubicazione della cassetta delle lettere è oggetto dei rapporti tra la Posta (o il fornitore privato) e il destinatario dell’invio postale.

In linea di principio, la cassetta delle lettere ovvero l’impianto di cassette delle lettere deve essere liberamente accessibile. Se ciò non è possibile (p. es. ingresso dell’abitazione chiuso), il proprietario deve assicurare in altro modo che i fornitori vi abbiano accesso. Sulle cassette delle lettere devono figurare il nome e il cognome di tutte le persone che vivono nell’abitazione.

Ubicazione (art. 68)

Le disposizioni relative all’ubicazione hanno due scopi: difendere l’interesse dei clienti a che gli invii postali siano recapitati il più vicino possibile all’ingresso della loro abitazione e permettere ai fornitori di effettuare una distribuzione razionale.

In linea di massima, le cassette delle lettere vanno pertanto collocate ai confini della proprietà, dove si trova l’accesso all’abitazione e dove possono quindi essere facilmente raggiungibili dalla strada. Nel caso di più cassette delle lettere per lo stesso numero civico, va stabilita un’unica ubicazione e se sono possibili più ubicazioni, va scelta quella più vicina alla strada.

Questi principi valgono anche per le abitazioni plurifamiliari e gli edifici adibiti ad uso commerciale. In questi casi, tuttavia, le cassette delle lettere possono essere collocate anche nel perimetro di accesso alla casa (e non al confine della proprietà), purché siano facilmente raggiungibili dalla strada.

Le eccezioni ai principi degli articoli 67 e 68 sono elencate in modo esaustivo nell’articolo 69.

Per abitazioni plurifamiliari si intendono edifici con più di due economie domestiche, nonché case unifamiliari e a terrazza raggruppate, sempreché comprendano più di due economie domestiche e abbiano un accesso comune dalla strada. Per edifici adibiti ad uso commerciale si intendono gli immobili destinati principalmente ad attività commerciali.

Un impianto di distribuzione centrale va installato quando un complesso è costituito esclusivamente da case di villeggiatura e per il fine settimana.