Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/57: Ordinanza sulle poste · 31 pagine
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Pubblicazione dei prezzi e delle condizioni generali (art. 11)
I fornitori devono pubblicare in modo adeguato i prezzi di listino e le condizioni generali (per le modalità di pubblicazione, cfr. art. 16). L’obbligo di pubblicazione delle condizioni generali è già in linea con quanto disposto nell’articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl; RS 241), in vigore dalla metà del 2012.
Impiego degli indirizzi (art. 13)
I clienti devono essere informati sulle modalità di trattamento dei dati da loro forniti e sugli scopi per cui tali dati vengono impiegati. I dati possono essere usati soltanto per l’espletamento regolare dei servizi postali, ivi inclusa la loro trasmissione per l’adempimento di ordini dei clienti come la rispedizione, la deviazione e simili (art. 22 segg.).
I clienti possono rifiutare la trasmissione dei propri dati ad altri fornitori nonché a terzi (ossia a tutti coloro che non sono fornitori), nella consapevolezza che gli invii postali a loro indirizzati con tutta probabilità non potranno essere recapitati.
Identificazione degli invii postali e del fornitore (art. 14)
I clienti devono sapere quale fornitore esegue i servizi postali e ne è responsabile. L’identificazione di un invio postale è rilevante anche nell’ottica di eventuali azioni di responsabilità. Questa norma mira in primo luogo a permettere ai clienti di identificare il fornitore; gli obblighi di informazione sono, infatti, essenzialmente disposizioni concepite nell’interesse dei consumatori. Di conseguenza, non è assolutamente necessario che si possano identificare i veicoli o il personale di un subappaltatore incaricato della distribuzione.
Informazioni sulla qualità delle prestazioni (art. 15)
La clientela deve essere informata sulla qualità delle prestazioni erogate dal fornitore in modo da poter scegliere a quale fornitore rivolgersi. Questa disposizione non ha lo scopo di stabilire prescrizioni legali per uno standard qualitativo né di imporre requisiti minimi, ma piuttosto quello di obbligare i fornitori a garantire la trasparenza nei confronti dei consumatori.
Il rimando all’articolo 9 capoverso 2 LPO riguarda soprattutto la fornitura ecologica e socialmente sostenibile delle prestazioni. Si pensi, per esempio, all’impiego di veicoli elettrici o al bilancio di CO2 per la fornitura delle prestazioni. Nel concetto di fornitura socialmente sostenibile rientrano, per esempio, le prestazioni del fornitore a favore del personale che vanno oltre le condizioni di lavoro abituali nel settore.
Modalità di informazione (art. 16)
La clientela deve poter accedere gratuitamente a tutte le informazioni descritte negli articoli precedenti. Il fornitore decide in quale forma mettere a disposizione queste informazioni. In particolare, la disposizione concernente la pubblicazione delle condizioni generali è rispettata se le condizioni sono pubblicate sul sito Internet del fornitore.
Accesso agli impianti di caselle postali
Disciplinando l’accesso agli impianti di caselle postali (e lo scambio di indirizzi, art. 22 segg.) il legislatore ha voluto garantire l’interoperabilità sul mercato postale. Tale accesso serve a permettere il buon funzionamento del mercato postale nell’interesse dei clienti. Anche le disposizioni esecutive dell’OPO vanno considerate in quest’ottica.